L'interessante provvedimento del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per garantire pari diritti e dignità nella bigenitorialità
Avv. Katia Martini - Normalmente, la prima richiesta che un coniuge formula, quando dà l'avvio ad una procedura di separazione giudiziale, è l'allontanamento da casa dell'altro coniuge e ciò a prescindere dalle ragioni della crisi. Così accade che spesso i papà vengano letteralmente messi alla porta all'indomani del fatidico provvedimento presidenziale che "autorizza i coniugi a vivere separatamente". Occorre invece fare un distinguo, perché ci sono padri che curano e seguono i propri figli nella crescita o semplicemente non sono responsabili della lamentata crisi coniugale.
Per fortuna oggi, sempre più spesso, ci si trova dinnanzi a giudici accorti e preparati in tale materia, sensibili alle problematiche sottese alle dolorose separazioni e capaci di rendere provvedimenti intelligenti. E' quanto accaduto con il decreto n. 1054/2017, reso dal giudice Gigliano del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (qui sotto allegato), decreto che merita di essere pubblicato affinché i padri (o seppur raramente le madri) prendano spunto per veder riconosciuto il proprio insopprimibile diritto alla bigenitorialità nella gestione della prole, intesa come volontà e disponibilità ad alternarsi - ci si augura serenamente - nella cura dei figli, che non sono merce di scambio e non meritano di subire le conseguenze legate a certe separazioni. 

L'interesse esclusivo dei minori

"A guidare la scelta sui tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore - scrive il giudice nel suo provvedimento - deve essere solo ed esclusivamente l'interesse dei minori avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovrà esplicare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili perché meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita già acquisite dagli stessi di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia pregressa ed attuale convivenza stabile". Poiché "allo stato attuale l'interesse delle minori subirebbe un pregiudizio dal repentino e drastico allontanamento dalla casa familiare

di uno dei due coniugi e le abitudini di vita della famiglia vedono il padre e la madre dividersi con stabilità i compiti di gestione delle minori - è - fondamentale impedire la perdita radicale delle abitudini di vita di X e Y con uno dei due genitori". Risulta pertanto utile "collocare le minori presso l'abitazione coniugale consentendo ad entrambi i genitori di alternarsi nella gestione delle esigenze familiare". 

Affido condiviso: i figli rimangono a casa, mentre i genitori si alternano

Nel caso in esame, il domicilio delle minori viene posto presso la casa coniugale con affido condiviso

ad entrambi i genitori e la necessità per questi ultimi di "alternarsi" nella casa stessa, occupandosi delle minori durante il tempo di propria esclusiva permanenza. A fronte degli impegni lavorativi di entrambi, il giudice stabilisce che dal lunedì al venerdì le minori stiano a casa con la madre con diritto di visita del padre, mentre dal venerdì sera al lunedì mattina 2 stiano a casa con il padre con diritto di visita della madre. La novità sta proprio in ciò: le minori non si spostano mai dalla casa, sono solo i genitori a spostarsi da essa, alternandosi

E' chiaro che si tratta di un provvedimento provvisorio, ma pregevole ed efficace perché ha risolto il problema del distacco dei figli rispetto al genitore costretto ad allontanarsi da casa. Molto spesso i coniugi, nell'agitazione e nella rabbia che caratterizza la loro brama di separazione, "dimenticano" di pensare al benessere psicologico dei figli, all'improvviso posti nella triste condizione di non frequentare più quotidianamente e stabilmente uno dei genitori, se non addirittura, talvolta, costretti a dover scegliere con quale genitore vivere. In tal modo, invece, i minori vengono aiutati a superare la crisi familiare che li ha riguardati, abituandosi gradualmente ad un distacco verso il genitore con cui in futuro non convivranno prevalentemente.

Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 1054/2017

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