Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 19 luglio 2005) ha reso noto di aver affrontato il caso di una donna ripresa dalle telecamere durante un processo penale mandato in onda nel corso di una trasmissione televisiva e che le sue immagini (che la ritraevano mentre reagiva alla richiesta di condanna nei confronti della persona a cui era allora legata sentimentalmente), furono ritrasmesse a distanza di 16 anni. L'Autorità ha stabilito che giornali e TV non hanno il diritto di bloccare l'identità di una persona a episodi di anni e anni fa, soprattutto quando si tratta di persone non protagoniste principali dei fatti. Nel provvedimento, per il caso in questione, il Garante evidenzia come esista, per l'interessata, il diritto di non essere più ricordata pubblicamente, a distanza di molti anni, per quell'episodio della sua vita e che la riproposizione di un delicata vicenda giudiziaria e personale ha leso il suo diritto di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come essa si è venuta definendo successivamente alla vicenda. Il Garante ha infine richiamato il cosiddetto "diritto all'oblio" e ha osservato che le riprese effettuate consentono, per la loro tipologia, il riconoscimento della donna e inoltre che le immagini trasmesse, la cui liceità era stata contestata già a suo tempo dall'interessata, non rispettano il principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico
poiché si riferiscono ad una persona estranea al processo e poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, con uno degli imputati.

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