Per il Consiglio di Stato, il divieto previsto dal codice degli appalti non opera in caso di subappalto necessario funzionale
di Gabriella Rota - L'art. 89 del D.lgs 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, prevede espressamente, il divieto di avvalimento per il requisito dell'Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.lgs 152/2006, necessaria per lo svolgimento del trasporto dei rifiuti.

L'istituto dell'avvalimento, ricorre quando un soggetto, che intende partecipare ad una gara di appalto, in mancanza dei requisiti richiesti dal bando, si avvale di un soggetto terzo che li possiede, diventando ques'ultimo parte integrante della procedura, mediante la sottoscrizione del contratto di avvalimento.

Il suddetto contratto, è stato oggetto di innumerevoli sentenze, riguardanti gli elementi essenziali che lo stesso deve contenere per essere considerato valido.

Il principio di divieto sopra esposto, ha trovato però un limite, nella sentenza n° 869 del 24/02/2017, emessa dal Consiglio di Stato, che ha sancito la possibilità per un'azienda di partecipare ad una gara di appalto per il trasporto di percolato di discarica, anche senza il possesso dell'iscrizione di cui sopra, presentando una dichiarazione di disponibilità rilaciata da terzi autorizzati.

Tale sentenza, ha ribaltato la decisione emessa dal TAR Lazio, che con sentenza n°427/2016, ha invece accolto il ricorso della seconda classificata, ritenendo lesivo del divieto di avvalimento, il mancato possesso dell'Iscrizione all' Albo Gestori Ambientali.

Il CdS ha affermato, che nel caso di specie, il trasportatore, fornendo la propria disponibilità, non viola il dievieto di avvalimento, in quanto non si limita a prestare i requisiti mancanti al concorrente, ma si obbliga a svolgere direttamamente le attività di cui sopra.

Trattasi pertanto di subappalto necessario funzionale ammesso dalla normativa.


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