La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 821672005) ha stabilito che un regolamento di
condominio contrattuale "può contenere anche solo disposizioni di carattere solo 'regolamentare' e che queste possono essere modificate, al fine di essere adattate alle mutevoli esigenze della collettività condominiale, dall'assemblea, con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cc.". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che nel discorso restano escluse quelle clausole che incidono su diritti soggettivi dei singoli condomini che, avendo natura 'contrattuale' possono essere modificate soltanto dalla totalità dei condomini.