La transazione novativa sostituisce all'obbligazione originaria una nuova obbligazione che determina l'estinzione del rapporto precedente

Cos'è la transazione novativa

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Si qualifica come transazione novativa quella transazione che determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente, in modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo.

Costituisce invece transazione semplice l'accordo mediante il quale le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni (cfr. Cass. n. 13717/2006).

Le differenze con la transazione semplice

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La transazione "semplice" è il contratto con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono l'insorgere una lite. L'accordo transattivo, pertanto, è volto a regolamentare gli interessi delle parti in ipotesi di incertezza sulla situazione giuridica, al fine di scongiurare la prosecuzione o l'instaurazione di un giudizio (cd. metus litis), con corrispettività dei sacrifici in relazione alle pretese di ciascuna parte (aliquid datum, aliquid redentum).

Ai sensi dell'art. 1965 c. 2 c.c., con l'accordo transattivo si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che aveva formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti.

Quando all'obbligazione originaria viene sostituita una nuova obbligazione, diversa per oggetto o per titolo, si parla, invece, di transazione novativa. In altre parole, la transazione novativa costituisce la nuova fonte del rapporto giuridico tra le parti, prevedendo in capo a ciascuna di esse obbligazioni diverse da quelle derivanti dal rapporto litigioso.

Le caratteristiche della transazione novativa

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Secondo la giurisprudenza assolutamente dominante, affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, sotto l'aspetto oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo; sotto l'aspetto soggettivo, sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario (cfr, ex multis, Cass. civ., sent. n. 4455/2006).

È novativa, pertanto, la transazione con la quale le parti abdicano alle proprie pretese in cambio di una qualche concessione in modo da estinguere il rapporto controverso, mentre la volontà dei paciscenti di porre in essere una transazione novativa può essere desunta anche da fatti concludenti.

Gli effetti della transazione novativa

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In assenza di apposita pattuizione, se le prestazioni previste nella transazione novativa non vengono adempiute, non è esperibile l'ordinario rimedio della risoluzione per inadempimento previsto per i contratti a prestazioni corrispettive. A mente dell'art. 1976 c.c., infatti, la risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente previsto.

La ratio della norma è da ricercare proprio nella volontà delle parti di stipulare un negozio sostitutivo del precedente rapporto litigioso, la cui reviviscenza, anche con riferimento alle obbligazioni accessorie, è subordinata ad un'espressa previsione pattizia in tal senso. Invero, anche l'art. 1232 c.c. dispone che privilegi, pegno e ipoteche del rapporto originario si estinguono se le parti non prevedono di mantenerli anche per il nuovo rapporto; ne deriva che non è possibile estendere al contratto transattivo le garanzie personali e reali che assistevano il rapporto originario, se non con patto espresso.

La giurisprudenza sulla transazione novativa

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Ecco di seguito, una serie di massime recenti della Cassazione in materia di transazione novativa:

Cassazione n. 5674/2020

L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che — al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso — il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso.

Cassazione 32109/2019

La transazione novativa stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio non determina la cessazione della materia del contendere qualora contenga l'espressa pattuizione del diritto delle parti alla risoluzione per inadempimento della transazione medesima, giacché questa pattuizione, secondo l'inciso finale dell'art. 1976 c.c., impedisce l'estinzione immediata del rapporto originario e lo tiene in stato di quiescenza sino all'effettivo adempimento della transazione novativa; solo l'adempimento della transazione determina l'effettiva estinzione del rapporto originario, mentre la risoluzione della stessa per inadempimento comporta la reviviscenza del medesimo rapporto.

Cassazione n. 7194/2019

In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.

Cassazione n. 27933/2017

in tema di obblighi previdenziali, qualora sia intervenuta una conciliazione giudiziale relativa alla definizione delle pendenze riconducibili alla cessazione ed estinzione del rapporto di lavoro subordinato sottostante, il negozio transattivo stipulato tra le parti ha natura novativa in quanto costituisce l'unica ed originaria fonte dei diritti e degli obblighi successivi alla risoluzione. Ne consegue che le somme dovute al lavoratore, ancorché aventi natura retributiva sono disancorate dal preesistente rapporto, con l'ulteriore conseguenza che, nella vigenza dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, applicabile "ratione temporis", tale importo non può essere computato per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Cassazione n. 8342/2017

La transazione avente efficacia novativa del rapporto in ordine al quale era insorto conflitto tra le parti (nella specie, un contratto di finanziamento) ha effetto estintivo delle garanzie reali originariamente prestate, salvo che i contraenti non abbiano convenuto di conservarle anche in relazione al nuovo contratto, ma, in tale caso, il patto opera esclusivamente "inter partes", occorrendo, ai fini della conservazione di garanzie prestate da terzi, il necessario consenso del garante; peraltro, la novazione dell'obbligazione garantita determina l'estinzione anche delle garanzie personali, ove non espressamente mantenute, sia "accessorie", in considerazione del nesso di dipendenza che lega la obbligazione di garanzia a quella principale, sia "autonome" in considerazione del nesso indissolubile che lega la causa concreta di garanzia autonoma alla esistenza del rapporto garantito.

Cassazione n. 8917/2016

Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.

Fac simile transazione novativa

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Accordo transattivo e novativo

L'anno ______, il giorno _________ del mese di ______________

tra

________________

e

__________________

Premesso che:

a) .....

b) .....

(inserire in maniera dettagliata tutte le circostanze di fatto che hanno portato all'insorgere della lite tra i soggetti che intendono addivenire a una transazione novativa)

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Articolo 2

A titolo di transazione novativa, il signor _________________ dichiara di rinunciare, come di fatto espressamente rinuncia, a tutti i propri diritti economici e non, vantati nei confronti del signor ____________, accettando, di contro, ______________ a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa per i fatti descritti in premessa.

Articolo 3

Il signor ______________ si obbliga a corrispondere al signor ____________, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa di quest'ultimo, __________________ entro e non oltre il ________________, con le seguenti modalità ___________.

Articolo 4

Con l'avvenuto pagamento e il ricevimento di quanto sopra, il signor ________________ dichiara di non avere più nulla a che pretendere dal signor _____________ in relazione ai fatti di cui in premessa.

In tal modo, si intendono transatti tutti i diritti e le pretese reciproci, derivanti dai fatti di cui in premessa, con rinuncia di ciascuna delle parti, per sé o per i propri aventi causa, a intraprendere qualsiasi azione giudiziaria in relazione ad essi.

Articolo 5

Il presente accordo ha valore novativo dell'obbligazione tra le parti.

Articolo 6

Le spese del presente atto sono a carico ___________________.

***

Atto redatto in duplice originale, di cui uno consegnato al signor __________ e l'altro al signor _____________.

Luogo, data

Firma

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