La questione relativa alla ripartizione degli affari giurisdizionali tra sede centrale e sezioni distaccate del medesimo tribunale non involge né problemi di competenza né attiene alla tipologia delle invalidità concernenti la
costituzione del Giudice. Infatti, così come non si considerano attinenti alla
costituzione del giudice le disposizioni dellÂ’art. 50 quater c.p.c., che stabiliscano che il tribunale giudichi in composizione collegiale sulle cause elencate dallÂ’art. 50 bis c.p.c., allo stesso modo non possono dar luogo a vizio concernente la
costituzione del giudice le violazioni - sicuramente meno gravi - delle disposizioni di cui allÂ’art. 48 quater Ord. Giud.