Non è ravvisabile infatti l'omissione sanzionata dall'art. 258 d.lgs. 152/2016 se il registro di carico e scarico è tenuto in azienda anziché presso l'impianto di gestione

di Gabriella Rota - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9132 del 24 febbraio 2017, ha sancito l'inapplicabilità della sanzione prevista dall'art. 258 (Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori) del D.lgs 152/2016, nel caso in cui il registro di carico e scarico dei rifiuti sia tenuto in luogo diverso dall'impianto di gestione.

La suddetta sentenza, trova il suo fondamento nel principio enunciato dall'art. 258, il quale prevede che "chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 (registri di carico e scarico), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a undicimilacinquecento euro". 
Nel caso di specie, infatti, secondo gli Ermellini, non è ravvisabile un'omissione della tenuta del registro, ma solamente la detenzione in un luogo diverso (sede legale dell'azienza), rispetto a quello previsto dall'art. 190 comma 2 del D.lgs 152/2006, ovvero presso l'impianto di gestione dei rifiuti. 
L'art. 190 al comma 1, stabilisce inoltre, quali sono i soggetti obbligati e non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, le modalità di compilazione degli stessi. Nello specifico, nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006, ed infine le tempistiche di registrazione che variano a seconda dei soggetti obbligati. 

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