Un'interessante pronuncia in tema di procedure fallimentari e capacità processuale

di Gianluca Giorgio - La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 6904 del 4 novembre 2016 ha affermato un importantissimo principio di diritto, in tema di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi e reati non solo fallimentari. In modo particolare, il richiamato giudicante ha rinvenuto la possibilità per il commissario governativo, nominato in tali procedure, di potersi costituire parte civile nel processo penale.

Il decisum è particolarmente interessante per oggetto e per effetti giuridici.

Ciò si spiega in quanto, in piena aderenza a quanto prescritto dalla legge Fallimentare (L.267/1942) e dell'art. 74 del codice di procedura penale, tale soggetto si vede rivestito della cennata facoltà, in quanto è chiamato a rappresentare gli interessi specifici di altri soggetti anche nei casi che riguardano il risarcimento del danno in tema di reati e procedure fallimentari. Tali persone, sia fisiche che giuridiche, possono essere ovviamente sia il soggetto deputato alla procedura fallimentare sia la massa dei creditori.

Ma la sentenza, in tale occasione dice di più.

Difatti, estende tale possibilità anche ai processi per reati diversi dalla bancarotta e dalle procedure fallimentari purché da essi sia derivato un danno a natura patrimoniale (art.185c.p) all'impresa fallita.

La ratio ispiratrice della pronuncia è quella di offrire una tutela rafforzata non solo alla procedura fallimentare ma anche a quelle fattispecie risarcitorie che si affiancano a tali casi in sede penale. Ovviamente ciò è dato dal fatto che, in tali situazioni, gli interessi economico-patrimoniali potrebbero gravare sensibilmente sul patrimonio dell'impresa fallita già in bilico dal punto di vista operativo. Ecco perché il commissario governativo si vede riconosciuti tali compiti:proprio per evitare le ulteriori perdite che potrebbero pregiudicare gli interessi risarcitori delle parti processuali, chiamato a rappresentare.

A ben leggere il provvedimento giurisdizionale è chiara la conferma che, in detto ruolo, la figura del commissario si trova a rivestire una funzione spiccatamente pubblicistica proprio in quanto è investito di un ruolo che gli consente tali attività di natura anche processuale oltre che civilistica, per ciò che riguarda gli interessi della procedura fallimentare.

In modo specifico è utile osservare come tale compito è particolare rispetto alla normale costituzione di parte civile nel processo penale, in quanto il commissario governativo ha una funzione, specifica e tipica, nel dover tutelare gli interessi delle altre parti processuali. Sul punto è utile, per analogia descrittiva, osservare come ciò avviene anche nelle normali procedure fallimentari. Difatti, a ben leggere la norma di cui l'articolo 77 c.p.p, ad esempio il soggetto fallito non potrebbe costituirsi in giudizio personalmente, a causa della perdita della stessa capacità, prescritta ad opera dell'art.43 della L.267/1942 in cui si rammenta che lo stesso perde tale esercizio, che viene anzitempo trasferito agli organi preposti alla procedura fallimentare. Nel caso della citata sentenza, il giudicante con la stessa lungimiranza, ha applicato la medesima tutela anche alle posizioni risarcitorie, seguendo gli stessi schemi esposti nella citata legge.

Inoltre la presente lettura del provvedimento in questione è illuminante anche per un altro profilo che riguarda le fattispecie di reato. Difatti nella stessa, i giudici di piazza Cavour hanno inteso estendere tale facoltà anche in relazione ad altri reati pur non ricompresi nella legge Fallimentare ma presenti nel nostro codice penale.

Ovviamente, in tali casi sarà il legislatore ha dover prevedere e considerare quali fattispecie giuridiche possono veder direttamente interessare il richiamato soggetto, però è utile non dimenticare come, in tali casi, il commissario governativo viene a ricoprire la stessa funzione esercitata in sede civile nel processo penale.

In conclusione, con il provvedimento giurisdizionale di cui si discute il cennato giudicante ha inteso rafforzare la tutela risarcitoria delle parti, in giudizio, per motivazioni giuridiche di interessi pubblici a natura risarcitoria che ben si collimano con l'azione penale.


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