Le conseguenze dell'illecito e le possibili soluzioni

di Stefano Tamagna - Non sono rari nelle aule di tribunale i procedimenti con ad oggetto casi in cui taluno venga colto alla guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Ciò, come noto, viene accertato dai controlli effettuati sulle strade dalle forze dell'ordine.

Scopo del presente contributo è porre in luce le conseguenze, penali ed amministrative, dei presenti illeciti.

L'illecito

Preliminarmente la guida la guida sotto influenza di alcool viene punita a norma dell'art. 186 C.d.S., co. 2, lettere a-b-c che suddivide la condotta delittuosa in varie sottocategorie a seconda del livello alcolico presente nel sangue:

-da 0,5 a 0,8 g/l (lett. A) comporterà l'irrogazione di una mera sanzione amministrativa (di norma di euro 500,00) oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. In tale ipotesi non si rientra nell'ipotesi di reato, ma di mero illecito amministrativo;

-da 0,8 a 1,5 g/l (lett. B), invece, si ricade nel reato, ed in particolare nella contravvenzione punita con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi; dall'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. In detto caso, tuttavia, l'arresto viene di norma, ai sensi dell'art. 53 L. 689/81, sostituito, in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero, da un'ulteriore sanzione pecuniaria che viene irrogata in sostituzione alla pena detentiva e viene cumulata alla precedente pena pecuniaria. Pertanto al trasgressore verrà notificato un decreto penale di condanna (del quale verrà dato approfondimento in seguito) il quale dispone una pena esclusivamente pecuniaria;

-oltre 1,5 g/l (lett. C), invece, si ricade nel caso più grave e viene punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, peraltro, la durata della sospensione della patente è raddoppiata … è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Anche in detto caso si rientra nel reato contravvenzionale e verrà irrogato un decreto penale di condanna come al punto precedente, ma ovviamente le pene saranno ben più alte.

Sussistono altresì delle aggravanti speciali:

-il comma 2-bis dell'art. 186 C.D.S. prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

- il comma 2-sexies dell'art. 186 C.D.S. prevede invece che l'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (c.d. aggravante della guida notturna).

La guida sotto influenza di sostanze stupefacenti, invece, viene punita dal successivo art. 187 C.d.S. il quale dispone che 'Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata'.

Anche tale disposizione contiene delle aggravanti speciali consistenti nei commi:

1-bis. 'Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate';

1-quater. 'L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7'.

Anche nel suddetto caso, analogamente quindi alla guida in stato di ebrezza, di norma il pubblico ministero provvede a richiedere al giudice per le indagini preliminari un decreto penale di condanna (il quale prevede la sola pena pecuniaria anche in sostituzione della pena detentiva). Tendenzialmente, in sede di procedimento per decreto, vengono riconosciuti una serie di vantaggi, quali la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziario.

Si badi che il decreto penale di condanna non opposto, ancorchè emanato inaudita alterna parte (ossia in assenza di contradditorio con l'imputato) è parificato ad una sentenza di condanna e diviene definitivo ed irrevocabile.

Ne consegue che il soggetto al quale sia notificato un decreto penale di condanna per guida sotto influenza di alcol o stupefacenti avrà 15 giorni di tempo per opporre tale decreto. L'opposizione si propone con atto scritto avanti all'ufficio del G.I.P. che lo ha emesso.

Le "soluzioni"

In sede di opposizione l'imputato avrà varie soluzioni:

1) Potrà richiedere l'oblazione discrezionale a norma dell'art. 162 bis c.p., la quale prevede, se il giudice lo consente (previo parere non vincolante del P.M.) di convertire il reato in un mero illecito amministrativo che si estingue con il pagamento di una sanzione amministrativa. Tale scelta è vantaggiosa in quanto pagando una somma di denaro si estingue il reato (come se non fosse mai avvenuto), tuttavia mostra l'inconveniente che il soggetto potrebbe trovarsi (a seconda della gravità del caso) a dover pagare una somma di denaro talvolta molto elevata e ben superiore a quella del decreto penale;

2) Potrà richiedere il giudizio immediato, ossia che sia celebrato il giudizio ordinario in contradditorio tra le parti. Tale scelta può essere operata allorchè il soggetto ritenga che alla stregua del dibattimento potrà andare assolto. Nel caso della guida sotto influenza di alcool si pensi al caso in cui l'imputato non sia stato edotto della facoltà di nominare un difensore di fiducia prima del test con l'etilometro, caso sul quale si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite le quali hanno statuito il principio di diritto secondo cui: "La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado" (cfr. Cass. Sez. Un. del 05/02/15, n. 5396/15).

Nel caso di guida in stato di alterazione causata dall'assunzione di stupefacenti, invece, poiché al fine di poter affermare tale penale responsabilità in capo ad un soggetto non basta dare prova dell'assunzione di stupefacenti prima della guida, ma occorre altresì dimostrare che il conducente fosse alla guida in stato di alterazione causata da tale assunzione (cfr. Cass. N. 35783/13), ai fini dell'accertamento del reato contravvenzionale di cui all'art. 187 C.d.S., posto che lo stesso punisce chi guida 'in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze', non rileva la mera condotta di chi guida dopo l'assunzione di sostanza, essendo necessario, ai fini della responsabilità, che sia provata non solo la precedente assunzione, ma altresì che l'agente abbia guidato in stato di alterazione derivante da tale assunzione (Cass. N. 16059/14) è possibile che ove manchi tale prova il soggetto venga assolto.

Oppure, sempre in materia di stupefacenti, si pensi al caso in cui al soggetto venga effettuato il solo esame delle urine e non anche quello del sangue, laddove per costante giurisprudenza: 'ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ai fini di accertare tale alterazione psico-fisica, l'esito positivo dell'analisi chimica delle urine non è di per sé sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l'effetto di stupefacenti (Corte di Cassazione, sezione IV penale, n. 35334 del 24 agosto 2015 (ud. 12 giugno 2015)';

3) Al fine di tentare di ottenere l'assoluzione al pari di quanto detto al punto 2, ma con tempi ed istruttoria ben più ridotti, il soggetto potrà altresì richiedere il giudizio abbreviato, ossia il giudizio allo stato degli atti, il quale si celebra avanti al GUP e potranno, salvo il caso di abbreviato condizionato, utilizzarsi solo gli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

In tale ipotesi, in caso di condanna, la pena sarà diminuita di un terzo (essendo questo un rito premiale, attivabile solo su iniziativa dell'imputato);

4) L'imputato, qualora non intenda affrontare il giudizio (né ordinario né abbreviato), avrà altresì la possibilità di opporre il decreto penale chiedendo il patteggiamento (che sconta sino ad un terzo della pena inflitta) e che la pena così irrogata, a norma degli art. 186, co. 9 bis, o 187, co. 8, bis C.D.S. (a seconda che si tratti di guida in stato di ebrezza o sotto stupefacenti) venga convertita in lavori di pubblica utilità (che possono essere eseguiti presso determinati enti che abbiano sottoscritto una convenzione con il tribunale; di norma ogni tribunale, sul proprio sito, ha un elenco di tali enti) per un tempo stabilito dal giudice in relazione all'ammontare della pena pecuniaria (1 giorno di lavori di pubblica utilità -che ammonta a 2 ore- equivale a 250,00 euro) ed una volta eseguiti i lavori, se l'esito sarà stato positivo, il reato sarà estinto e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dimezzata. Si noti bene che in entrambi i casi non si potranno chiedere i lavori in conversione della pena laddove l'imputato abbia cagionato un'incidente stradale;

5) L'ultimo rimedio esperibile avverso il decreto penale sarà la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Si tratta del nuovo istituto che trova le sue fonti agli artt. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p. e consiste nella sospensione del processo con contestuale messa alla prova dell'imputato presso un ente convenzionato al pari di quello al punto che precede. L'esito positivo della messa alla prova estingue il reato. Alla richiesta di messa alla prova dovrà essere allegato il programma redatto dall'UEPE (Ufficio esecuzione penale esterna).

Alcune differenze tra patteggiamento con conversione e messa alla prova:

il patteggiamento con conversione dei lavori comporta la riduzione della pena sino ad un terzo; viene pronunciata una sentenza di condanna e successivamente ai lavori, mediante l'incidente di esecuzione, sarà dichiarato estinto il reato; la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è dimezzata; non può essere richiesta se è stato causato un incidente stradale.

La sospensione del processo con messa alla prova non comporta alcuna sentenza di condanna ma una semplice ordinanza di sospensione del processo che porta all'estinzione del reato subordinata alla buona riuscita dei lavori; può essere richiesta anche in caso di incidente stradale; può essere concessa solo una volta nella vita; non diminuisce di un terzo la pena inflitta; l'ente ove si svolgono i lavori è supervisionato dall'UEPE; non dimezza la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Per maggiore chiarezza sulla distinzione tra i due istituti si rimanda agli allegati (sentenza di patteggiamento con conversione, incidente di esecuzione a seguito dei lavori, ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). 

Dott. Stefano Tamagna, patrocinatore legale del Foro di Parma

Specializzato in professioni legali

Abilitato all'esercizio della professione da avvocato

stefano.tamagna@libero.it

I provvedimenti allegati

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