Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 8214/2005), in riferimento all'art. 139 cpc, hanno stabilito che è "nulla la notificazione nelle mani del portiere quando (?) la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata".
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