Sono nulle le multe consegnate al portiere se l'ufficiale addetto alla consegna della sanzione non ha provveduto a ricercare prima uno dei familiari di chi ha commesso l'infrazione. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di una signora romana, Stefania N., che si era vista convalidare dal Giudice di pace una sanzione amministrativa per avere messo in circolazione un veicolo senza copertura assicurativa, sulla base del fatto che 'la notifica era avvenuta mediante consegna al portiere'. Per la Suprema Corte, invece, quella multa
e' da stracciare poiche' 'la notificazione mediante consegna al portiere deve essere preceduta dalla ricerca, con esito negativo del quale occorre dare atto nella relazione, di una persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario'. Il giudice di Pace, nel gennaio 2002, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa, avvalendosi della testimonianza del portiere che aveva riconosciuto come propria la firma apposta alla relazione di notificazione del verbale. Contro questa decisione, Stefania N. ha presentato ricorso con successo in Cassazione. La Seconda sezione civile (sentenza 10924/05), accogliendo la protesta della signora, ha sottolineato che 'la notificazione mediante consegna al portiere e' null se non e' stata preceduta dalla ricerca di una persona di famiglia'. Tutt'al piu', la notifica della multa avrebbe potuto essere fatta 'all'ufficio o all'azienda del destinatario' della multa.

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