Un ulteriore strumento per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel diritto polacco

Avv. Alfio Mancani - L'ordinamento polacco riconosce espressamente la fattispecie della trasformazione di un'impresa individuale (corrispondente pressappoco alla partita IVA italiana) in una società di capitali, ciò è previsto all'articolo 584 del codice delle società commerciali polacco.

Tale previsione non trova invece nessuna corrispondenza nel diritto italiano, ove, tale possibilità non è contemplata. Una relativamente recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16556 del 2 luglio 2013) ha sancito l'inammissibilità di una tale operazione. La ratio si fonda sul concetto di "trasformazione" così come inteso dall'ordinamento italiano. La suddetta sentenza infatti recita: "la trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dall'imprenditore individuale alla società".

La trasformazione, intesa nei confini del significato suo proprio, non può quindi avvenire per il diritto italiano. Il termine trasformazione ha infatti un significato ben preciso, riferendosi al mutamento del tipo sociale nell'ambito di entità societarie, la cui soggettività rimane immutata nel corso del procedimento. Non è pertanto sussumibile nell'operazione di trasformazione il fenomeno del passaggio da impresa individuale, come tale facente capo ad una persona fisica, in un ente avente la consistenza di una società.

Tale limite non esiste invece nel sistema polacco.

La trasformazione: presupposti e modalità

È necessario che la trasformazione dell'impresa in una società di capitali rispetti alcuni requisiti puntualmente elencati. Al fine di provvedere in tal senso, infatti, la redazione di un piano di trasformazione dell'impresa si pone come conditio sine qua non di questo intervento. Questo deve essere corredato del parere del revisore contabile e di alcuni allegati. Si stratta in specie della determinazione del valore dello stato patrimoniale dell'impresa in trasformazione riferito ad un determinato giorno nel mese precedente alla presentazione del piano di trasformazione dell'impresa, oltre che della bozza di dichiarazione sulla trasformazione dell'impresa e della bozza dell'atto costitutivo (statuto) della società trasformata.

Sono inoltre richiesti la valutazione degli elementi del patrimonio (attivo e passivo) dell'impresa in trasformazione ed il bilancio redatto al fine della trasformazione. Le dichiarazioni sulla trasformazione devono essere redatte sotto forma di atto notarile e devono contenere almeno il tipo di società in cui è stata trasformata l'impresa, l'ammontare del capitale sociale, l'ambito dei diritti attribuiti personalmente all'imprenditore dell'impresa in trasformazione in qualità di socio o azionista della società trasformata ed il nome e cognome dei membri del consiglio di amministrazione dell'impresa in trasformazione.

Il revisore contabile di cui sopra viene nominato dal tribunale del registro competente per la sede dell'impresa in trasformazione al fine di esaminare il piano di trasformazione. Al termine di tale analisi stabilito dal tribunale, comunque non superiore a due mesi, è disposto che egli provveda alla redazione in forma scritta di un rapporto dettagliato ed al deposito dello stesso insieme al piano di trasformazione presso il tribunale del registro e presso l'impresa in trasformazione. In casi giustificati il tribunale del registro può prevedere la nomina di due o più revisori.

L'iscrizione nel registro

Nel momento in cui tali presupposti sono stati asseverati sarà possibile procedere all'iscrizione della società trasformata nel registro. Contestualmente il tribunale del registro provvederà alla cancellazione dell'impresa in trasformazione dal Sistema Centrale di Informazione delle Attività Commerciali. La richiesta di iscrizione nel registro della trasformazione deve essere effettuata da tutti i membri del consiglio di amministrazione della società trasformata. Qualora il consiglio di amministrazione lo richieda l'iscrizione può anche essere pubblicata.

Nel caso in cui si verifichi una modifica nel nome della società, che vada al di là dell'aggiunta della tipologia giuridica di società accanto al nome originale, è necessario che la nuova società indichi tra parentesi, per almeno un anno dal giorno della trasformazione, la vecchia denominazione.

Le conseguenze della trasformazione: diritti e doveri

La persona fisica titolare dell'impresa individuale diventa socio o azionista della nuova società a partire dalla data della trasformazione.

Alla società trasformata si trasferiscono i diritti ed i doveri dell'impresa in trasformazione.

La società trasformata è soggetta ai permessi, alle concessioni ed ai benefici di cui l'impresa era titolare prima della sua trasformazione a meno che la legge o la decisione sulla concessione del permesso non dispongano diversamente.

Responsabilità: per i danni e per le obbligazioni dell'impresa in trasformazione

Le persone fisiche che agiscono per conto dell'impresa in trasformazione rispondono in solido nei confronti dell'impresa, della società, dei soci nonché dei terzi per i danni causati da azioni o omissioni contrarie alla legge, alle disposizioni del contratto o dello statuto, a meno che non abbiano agito senza colpa. La persona fisica precedentemente titolare dell'impresa individuale ha la stessa responsabilità. Il revisore contabile risponde nei confronti dell'impresa in trasformazione per i danni causati da sua colpa. Nel caso in cui vi sia una pluralità di revisori essi risponderanno in solido.

Per i successivi tre anni a partire dalla data di trasformazione, la persona fisica precedentemente titolare dell'impresa individuale risponde solidalmente con la società trasformata per le obbligazioni dell'impresa in trasformazione in relazione all'attività commerciale da essa espletata in precedenza alla trasformazione.

Conclusioni

La trasformazione di un'impresa individuale in una società di capitali comporta conseguenze di varia natura. Tra le altre, è interessante notare che il diritto polacco tutela i terzi che vengono a contatto con la nuova entità costituita prevedendo l'obbligo di affiancamento del vecchio nome con il nuovo per almeno un anno. Questo nell'ipotesi in cui la società modifichi il proprio nome andando al di là della semplice aggiunta della tipologia giuridica acquisita. Tale disposizione è da considerarsi garantista anche nei confronti di coloro che avevano un rapporto con l'impresa prima della trasformazione e lo continuino con la società trasformata. In tal modo è favorita la trasparenza di tale nuova entità consentendo a coloro che si relazionano con essa di essere a conoscenza della trasformazione subita.

Tale mutamento, tuttavia, rileva anche sotto un altro aspetto di peculiare importanza. Il passaggio da impresa individuale a società di capitali, infatti, comporta conseguenze anche in materia di autonomia patrimoniale. Mentre l'impresa individuale è caratterizzata da una totale assenza di autonomia patrimoniale, così che l'imprenditore è illimitatamente e personalmente responsabile per le obbligazioni assunte con l'esercizio dell'impresa, la società di capitali, invece, gode di autonomia patrimoniale perfetta. Con tale espressione ci si riferisce al fatto che il singolo socio non può mai essere chiamato a rispondere delle obbligazioni della società, essendo quest'ultima direttamente responsabile con il proprio patrimonio nei confronti dei creditori.

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