Costituisce abuso dei mezzi di correzione punibile ex art. 571 c.p. "il comportamento doloso attivo od omissivo mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un bambino causandogli pericoli per la salute, anche se è compiuto con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare". E' quanto hanno rilevato i giudici della Cassazione Penale (sent. n. 16491/05) ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito. In particolare la Corte di Appello di Torino ha condannato a tre mesi e dieci giorni di reclusione un padre per aver maltrattato il figlio minore dall'età di diciotto mesi a quella di due anni "tenendolo a tavola legato durante i pasti; costringendolo a mangiare anche il cibo da lui rigurgitato per qualunque motivo; tenendolo legato ad una sedia bendato durante la prioezione in tv di programmi di cartoni animati in modo che potesse ascoltare il sonoro, ma non vedere le immagini; costringendolo ad immettere il viso nelle proprie deiezioni in caso di incontinenza; chiudendolo al buio nella propria stanza o in cantina in caso di punizione". In coerenza con i valori della nostra Costituzione
, continuano i giudici della Cassazione, "non può ritenersi lecito l'uso della violenza fisica o psichica, sia pure distortamente finalizzato a scopi ritenuti educativi: ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore (?), sia perché non può perseguirsi quale meta educativa, un risultato di arminico sviluppo della personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza e connivenza, utilizzando mezzi violenti e costrittivi".

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