Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 8203/2005), risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno stabilito che nell'ambito del processo civile, in sede di gravame, anche i documenti sottostanno al divieto di produzione di nuovi mezzi di prova. I Giudici hanno inoltre precisato che si reputa legittimo "l'esame, da parte del giudice di secondo grado, di documenti nuovi solo ove ciò sia indispensabile al fini del decidere ed allorchè la mancata produzione in primo grado dei documenti stessi non sia imputabile alla parte che intenda avvelersene cfr. Cassazione, 5133/01; Cassazione 15716/00 cui adde, nel medesimo ordine di idee, Cassazione, 2027/03 e Cassazione 9604/00 che, in tema di appello avverso le decisioni delle Commissioni tributaria di primo grado, hanno sostenuto che l'articolo 58, comma 2, del D.Lgs 546/92, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente della impossibilità dell'interessato di esibirli in prima istanza per causa a lui non imputabile, e che hanno altresi evidenziato come questo requisito ala richiesto dall'articolo 345, comma 3, Cpc i ma non dal citato articolo 58)". Nella decisione i Giudici hanno precisato che "a sostegno della rigorosità dell'indirizzo in esame. è stato evidenziato come non a caso il codice di rito non richiami, nella disciplina del giudizio d'appello, la disposizione dell'articolo 184 sulla facoltà del giudice di primo grado di concedere un ulteriore termine (dopo la costituzione
delle parti) per la produzione dei documenti, atteso che l'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase Iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione (cfr. Cassazione 6528/04 cit.)".
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