La ritenuta d'acconto, disciplinata dagli artt. 23-30 del DPR 600/1973, è un prelievo che certi soggetti previsti dalla legge effettuano sui compensi dovuti ad altri a titolo di anticipo delle imposte dovute da questi ultimi

Cos'è la ritenuta d'acconto

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La ritenuta d'acconto è una parte del compenso che viene trattenuta dal datore di lavoro o dal cliente e versata all'Erario per conto del professionista o del lavoratore autonomo. Essa viene trattenuta da determinati soggetti (detti sostituti di imposta) nel momento in cui pagano il corrispettivo di altri contribuenti (detti sostituiti). Tale trattenuta viene poi versata allo Stato dal sostituto per conto del sostituito.

Il sostituto di imposta, come meglio definito dall'art. 64 del Tu delle Imposte sui redditi è "Chi in forza di disposizioni di legge e' obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non e' diversamente stabilito in modo espresso".

Il meccanismo della rivalsa è quello che consente il rispetto del principio della responsabilità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione, perchè l'onere del tributo deve gravare sul sostituito, che è colui che con la propria prestazione ne ha originato il presupposto del tributo da versare.

La ritenuta d'acconto e la fatturazione elettronica

Dal primo gennaio 2021 è in vigore il nuovo tracciato XML relativo alla ritenuta d'acconto per la fatturazione elettronica. I Codici sono diversi a seconda che si tratti di ritenute effettuate per gli Enti previdenziali, per le persone fisiche e per quelle giuridiche.

Questi i nuovi codici per tipo di ritenuta da indicare nella fattura elettronica:

  • RT01 persone fisiche;
  • RT02 persone giuridiche;
  • RT03 Contributo INPS, da utilizzare quando il prestatore emette una fattura con una quota INPS a suo carico;
  • RT04 Contributo ENASARCO, se la fattura è emessa da un agente di commercio;
  • RT05 Contributo ENPAM, da utilizzare quando la fattura
    è emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;
  • RT06 Altro contributo previdenziale, da utilizzare negli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con quota previdenziale a suo carico.

Ritenuta d'acconto: chi la paga

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La peculiarità del meccanismo della ritenuta d'acconto, che rientra nel più ampio meccanismo della sostituzione d'imposta che abbiamo anticipato, fa sì che lo stesso non possa riguardare tutti i committenti, ma solo quelli rientranti in determinate categorie.

Per rivestire la qualifica di sostituto è infatti necessaria una certa organizzazione amministrativa e contabile.

Pagano la ritenuta d'acconto, quindi, in qualità di sostituti di imposta i seguenti soggetti:

  • tutte le società e gli altri enti pubblici e privati di cui all'articolo 73 del d.p.r. n. 917/1986 e all'articolo 5 del d.p.r. n. 917/1986;
  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, arti o professioni;
  • i curatori fallimentari;
  • i commissari liquidatori;
  • i condomini.

Redditi soggetti a ritenuta d'acconto

Più precisamente, la ritenuta d'acconto si applica:

  • ai redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • alle prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
  • alle provvigioni per prestazioni, anche di natura occasionali, che si riferiscono a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari;
  • ai corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore per contratti d'appalto di opere o di servizi;
  • a interessi e proventi spettanti ai possessori di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie;
  • ai compensi per l'avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici;
  • ai premi e alle vincite di vario tipo corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dagli altri soggetti indicati dalla legge.

Ritenuta d'acconto professionisti

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Una delle categorie che, quando effettuano una prestazione, devono indicare in fattura la ritenuta d'acconto, sono i liberi professionisti.

Facciamo due esempi pratici di calcolo considerando sia l'ipotesi in cui il professionista non è iscritto a una Cassa previdenziale sia quando lo è e vediamo in che cosa si differenzia il calcolo della ritenuta d'acconto.

Ritenuta d'acconto professionisti senza Cassa

I professionisti che non sono iscritti a una Cassa di previdenza, nel calcolo della ritenuta devono tenere conto solo del compenso e della rivalsa Inps (che è applicabile facoltativamente e che è applicata nella misura del 4% sul compenso lordo). A questa base di calcolo si possono sommare eventuali rimborsi spese.

Se supponiamo di avere un compenso 1000 euro, la rivalsa Inps sarà di 40 euro e l'Iva al 22% dovrà essere applicata all'importo di 1.040,00 euro, restituendo come risultato l'importo di euro 228,80. Fatto questo conteggio, si deve ricavare la ritenuta d'acconto calcolando il 20% su 1040,00 euro, che restituisce l'importo di 208,00 euro. A questo punto la misura del compenso netto si ottiene da questo calcolo: 1000 + 40,00+ 228,80 = 1268,80 - 208,00= 1060,80 euro.

Ritenuta professionisti con Cassa

In questo secondo caso, ovvero se il professionista è iscritto alla Cassa di previdenza, riprendendo l'esempio fatto sopra, se si considera sempre un compenso di 1000 euro e un contributo che, poniamo, è sempre del 4% per la Cassa, l'Iva si applica su 1080,00 con il risultato di 228,80 euro.

A questo punto però non si tiene conto del contributo del 4% e il 20% della ritenuta si applica solo sul compenso netto di 1000 euro, con il risultato di 200 euro. Il compenso netto questo volta si otterrà quindi facendo il seguente calcolo: 1000 + 40,00 + 228,80= 1268,80 - 200,00= 1068,80 euro.

Ritenuta d'acconto prestazione occasionale

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I lavoratori che non sono titolari di partita Iva, sovente, vengono ingaggiati per prestazioni d'opera occasionali.

Il lavoratore in questo caso esegue la sua prestazione come se fosse un professionista a tutti gli effetti ma, rispetto a questo, lo differenzia il fatto che esegue le mansioni cui è preposto in maniera sporadica.

Il collaboratore, al momento del pagamento, consegna una ricevuta al committente (come se emettesse fattura), applicandovi la ritenuta d'acconto, che viene calcolata solo sul compenso, visto che il prestatore occasionale non ha partita Iva.

Passando a un esempio pratico, se partiamo da un compenso netto sempre di 1000 euro e applichiamo la ritenuta del 20%, questo significa che al collaboratore occasionale verrà versato un compenso netto di 800 euro, perchè i 200 verranno versati per suo conto dal sostituto di imposta.

Ritenuta d'acconto: quando non si applica

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In alcuni casi in cui, secondo le predette regole, dovrebbe astrattamente applicarsi la ritenuta d'acconto, essa, in concreto non è dovuta.

  • nelle ipotesi in cui il compenso è corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo occasionale da enti pubblici e privati non commerciali, purché non si tratti di acconto di maggiori compensi e l'importo sia inferiore a 25,82 euro;
  • per le prestazioni rese da coloro che aderiscono al regime forfetario e al regime dei minimi.

Contribuenti in regime forfettario

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 sono infatti esonerati dall'applicazione della ritenuta d'acconto sia sui compensi percepiti che su quelli corrisposti. Lo prevedono i seguenti commi della legge:

  • comma 67: "i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d' imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva";
  • comma 69: "I contribuenti di cui al comma 54 (ossia i forfettari) del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni (...) tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi."

Ritenuta d'acconto privati senza partita Iva

La ritenuta d'acconto non opera inoltre quando un privato commissiona un lavoretto a un collaboratore occasionale. Ovviamente il collaboratore occasionale, anche se non ha la partita Iva, è tenuto ad emettere una ricevuta per la prestazione occasionale che effettua al privato, ma in questo caso nella ricevuta non è necessario indicare la ritenuta con la relativa percentuale perchè trattandosi di un cliente privato, anche lui senza partita Iva, non potrà versarla in qualità di sostituto di imposta al posto del collaboratore. Compenso lordo e compenso netto in questo caso coincideranno e in fondo alla ricevuta per la prestazione occasionale si dovrà specificare "La prestazione é di natura occasionale ed é esclusa dall'applicazione dell'IVA (art. 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972)."

Calcolo della ritenuta d'acconto

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Il calcolo della ritenuta d'acconto viene effettuato applicando la percentuale prevista per la ritenuta alla base imponibile che viene individuata dalla legge e che varia in base al tipo di reddito preso in considerazione volta per volta.

Le aliquote della ritenuta d'acconto

L'aliquota ordinaria per le ritenute d'acconto relative a redditi di lavoro autonomo corrisponde al 20% dell'imponibile.

Va tuttavia precisato che se le prestazioni sono svolte nel territorio dello Stato, ma i soggetti che percepiscono i compensi non risiedono in Italia, non si applica la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ma una ritenuta a titolo di imposta pari al 30% dell'ammontare corrisposto.

La base imponibile

La base imponibile sulla quale applicare l'aliquota è composta da diverse voci, ovverosia, oltre che dai compensi professionali, dal contributo al 4% ma solo per gli iscritti alla Gestione Separata Inps (e non per gli iscritti alle casse previdenziali degli ordini professionali) e dai rimborsi per spese diverse da quelle alberghiere e di ristorazione.

Sono infatti escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, l'eventuale addebito a titolo di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell'ordine professionale, come quello del 4% per i dottori commercialisti e le somme ricevute dal cliente a titolo di rimborso spese che avrebbe dovuto sostenere lui e che gli vengono addebitate in fatture perchè non rientranti nel compenso del professionista.

Calcolo della ritenuta d'acconto online

Per effettuare il calcolo online della ritenuta d'acconto basta utilizzare la nostra risorsa che permette di eseguire il calcolo partendo dal compenso lordo per arrivare al netto e viceversa.

Versamento della ritenuta d'acconto

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Soffermandoci più nel dettaglio sul versamento della Ritenuta d'acconto, esso va fatto dal sostituto d'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Se il 16 è sabato o festivo, il versamento è posticipato al primo giorno successivo utile. Fa eccezione il mese di agosto in cui, in genere, la scadenza per il versamento della ritenuta è fissato al giorno 20.

F24 ritenuta d'acconto

Al versamento si procede mediante modello F24 (sotto allegato con relative avvertenze per la compilazione) utilizzando i codici tributo identificativi del tipo di reddito corrisposto, reperibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Ulteriori scadenze per il sostituto d'imposta

I sostituti d'imposta, nella certificazione unica devono attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, redditi diversi nonché i corrispettivi che derivano dalla stipula di contratti di locazioni brevi. La Certificazione unica deve essere rilasciata al percettore delle somme con il modello "sintetico" entro il 16 marzo, scadenza entro la quale deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate con il modello "ordinario".

Modello per la certificazione unica 2022

Come precisa il sito dell'Agenzia delle Entrate i sostituti d'imposta devono utilizzare la Certificazione unica 2022 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i corrispettivi che derivano dai contratti di locazioni brevi.

La Certificazione unica deve essere rilasciata da chi percepisce le somme utilizzando il modello "sintetico" (sotto allegato) entro il 16 marzo e sempre entro il 16 marzo, deve essere inviato all'Agenzia il modello "ordinario" (sotto allegato).

Omesso versamento della ritenuta d'acconto

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A seguito del varo del D.Lgs. n. 158 del 2015, attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014, sono entrate in vigore le nuove norme relative alle sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute e ai reati tributari.

Il reato di omesso versamento delle ritenute

L'omesso versamento delle ritenute certificate è un reato previsto e punito dall'art. 10 bis del D.lgs. 74/2000 il quale così dispone: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta". In sostanza, la condotta sanzionata consiste nell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione entro i termini di legge. Per detta condotta è prevista la sanzione della reclusione compresa tra i sei mesi e i due anni. Affinché il fatto assuma rilevanza penale il mancato versamento deve essere superiore a centocinquantamila euro.

Le conseguenze "fiscali"

Chi non versa la ritenuta d'acconto va poi sempre incontro a conseguenze di carattere fiscale, a prescindere dall'entità dell'omissione.

Le sanzioni base applicabili, più precisamente sono due e sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 471/1997. Nel dettaglio, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, mentre chi, pur avendo eseguito la ritenuta, non procede ai versamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato. La sanzione, infine, è di nuovo quella del 20% per chi non opera né versa la ritenuta.

Versamento in ritardo della ritenuta d'acconto

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Al di là degli aspetti di carattere penale, le sanzioni pecuniarie derivanti dall'omesso versamento possono essere contenute se il sostituto provvede al ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile anche in caso di ritardo nel versamento, che pure comporta l'applicazione di sanzioni (Leggi Ritenuta d'acconto versata in ritardo: cosa fare).

Il meccanismo in parola determina una diminuzione delle sanzioni da 1/10 sino a un 1/5 del minimo a seconda del termine entro il quale si provvede alla regolarizzazione. Va a tal proposito precisato che la sanzione ordinaria per i versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza è poi ridotta alla metà e su tale riduzione si applica l'ulteriore diminuzione del ravvedimento operoso. Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta.

Per approfondimenti vai alla guida Il ravvedimento operoso

Scarica pdf Modello di versamento unificato - F24
Scarica pdf CU ordinario 2022
Scarica pdf CU sintetico 2022
Scarica pdf CU istruzioni 2022
Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
E-mail: daniele.paolanti@gmail.com Tel: 340.2900464
Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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