La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 8837/2005), ha stabilito che sono nulle le contravvenzioni inflitte agli automobilisti nel caso in cui le contestazioni (notificate successivamente allinfrazione), forniscano spiegazioni generiche sul motivo per cui non è
stato possibile effettuare la
contestazione immediata. Secondo i Giudici del Palazzaccio, infatti, lutilizzo di espressioni generiche cui si fa riferimento nei verbali di contestazioni, non consentono di conoscere quali siano le reali ragioni che non hanno permesso la fermata del mezzo.