La risposta cambia a seconda che il giudice abbia liquidato l'intero danno, una provvisionale o alcunché

Domanda: "Mi sono costituito parte civile in un processo penale conclusosi con la condanna dell'imputato anche al risarcimento nei miei confronti. Questi, però, non ottempera. Come devo comportarmi?"

Risposta: "Quando il giudice dispone la condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa costituitasi parte civile, può agire con tre diverse modalità: liquidare il danno, condannare genericamente al risarcimento o disporre il pagamento di una provvisionale.

La cosa migliore per la vittima è che sia stata disposta in sentenza la liquidazione integrale del danno: in tal caso, infatti, è possibile notificare al condannato la sentenza e l'atto di precetto, intimandogli così il pagamento di quanto dovuto e ponendo in essere il primo passo necessario per procedere all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento (per la quale si consiglia sempre un'indagine preliminare circa i beni che possono essere eventualmente aggrediti).

L'esecuzione forzata, tuttavia, a meno che la condanna al risarcimento non sia stata dichiarata espressamente provvisoriamente esecutiva, è subordinata all'irrevocabilità della sentenza, ovverosia alla sua mancata impugnazione nei termini.

Il precetto, poi, può essere notificato unitamente alla sentenza anche nell'ipotesi in cui quest'ultima disponga il pagamento di una provvisionale, provvisionale che peraltro è sempre immediatamente esecutiva. Tuttavia, non sempre essa è anche satisfattiva degli interessi della vittima, che quindi, laddove la dovesse ritenere insufficiente, dovrà instaurare un autonomo processo civile con il quale far accertare il danno residuo e ottenere una nuova e diversa condanna del reo.

Il processo civile è infine sempre necessario nella terza ipotesi che si può verificare: quella in cui il giudice penale si sia limitato a condannare l'imputato genericamente al risarcimento del danno, senza liquidarne l'ammontare in assenza di prove sufficienti a tal fine".

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