Per la Corte di Cassazione l'avviso di farsi assistere dal difensore opera anche in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento

di Lucia Izzo - Anche se il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, resta fermo l'obbligo a carico degli agenti di polizia di avvisare il trasgressore della facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia. Ciò significa che l'avvertimento non opera soltanto quando il test dell'etilometro viene avviato, ma anche in caso di rifiuto.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 49236/2016 (qui sotto allegata), respingendo il ricorso dell'imputato, condannato in ordine al reato ex art. 186, comma 7, del Codice della Strada.


Innanzi agli Ermellini, il ricorrente reitera l'eccezione afferente all'omesso avviso di cui all'art. 114, disp.att. c.p.p., affermando che il giudice d'appello avesse illogicamente richiamato l'insegnamento giurisprudenziale in base al quale l'obbligo di dare l'avviso di che trattasi non ricorre se il conducente si sia rifiutato di sottoporsi all'accertamento strumentale, posto che, nel caso in esame, l'imputato alla fine si era sottoposto al test, seppure con tentativi non andati a buon fine.


I giudici di Cassazione osservano che sulla base della testimonianza resa dal verbalizzante, doveva ritenersi accertato che, nel caso di specie, gli obblighi previsti dalla norma menzionata fossero stati correttamente adempiuti.


Si era accertato, prosegue la Corte, che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, nell'espletamento dell'atto urgente, era stato dato verbalmente al trasgressore, secondo la prassi comunemente seguita. Questo anche se poi il test non era stato correttamente eseguito, giacché il prevenuto, ad ogni prova, si era limitato a inspirare, senza soffiare nello strumento, così impedendo l'attivazione del meccanismo di accertamento spirometrico dell'area alveolare.


Sul tema, la Cassazione riconosce che alcune sentenze hanno affermato che, in riferimento alla fattispecie del rifiuto ex art. 186, comma 7, del Codice della Strada, non sarebbe dovuto applicarsi l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore.


Tuttavia, tale affermazione va, secondo i giudici, rivista anche alla luce della sentenza n. 5396/2015 delle Sezioni Unite, le quali hanno chiarito che l'avvertimento del diritto all'assistenza difensiva è riferibile anche agli accertamenti mediante spirometro eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo.


L'avvertimento, prosegue la sentenza richiamata, deve essere dato solo quando l'organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e, segnatamente, "prima di procedere" all'accertamento mediante etilometro.


Ciò significa che il diritto all'avvertimento dell'assistenza difensiva sorge nel momento in cui i verbalizzanti decidono di procedere all'accertamento strumentale, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche: l'avvertimento rappresenta, pertanto, un presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall'esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.


Sulla base di tale orientamento, i giudici della quarta sezione affermano il principio di diritto secondo cui "l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.c., deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell'accertamento da parte dell'interessato".


Cass., IV sez. pen., sent. n. 49236/2016

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: