Gli atti giudiziari sono tutti quegli atti relativi a un processo civile, penale o amministrativo, emessi da un giudice o redatti da un avvocato

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Cosa sono gli atti giudiziari

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Gli atti giudiziari sono solo quelli relativi a un processo e, quindi, non possono essere qualificabili come tali quelli provenienti da autorità amministrative (spesso non meno "temibili"!): restano fuori dalla categoria, quindi, gli atti inviati da Equitalia, Agenzia delle entrate, Inps, Carabinieri, Polizia, Comuni e così via.

Notifica atti giudiziari

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La notifica di un atto giudiziario può arrivare al destinatario sia direttamente dall'ufficiale giudiziario (in ipotesi di consegna a mani), sia per il tramite del postino (in ipotesi di consegna a mezzo posta). In questo secondo caso, la busta che lo contiene è sempre verde.

Raccomandata atti giudiziari

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Se all'atto della consegna a casa non c'è nessuno, l'ufficiale giudiziario o il postino lascia nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza, al quale segue una lettera raccomandata che informa il destinatario che si è tentato invano di consegnare un atto giudiziario.

Già prima di ricevere questa seconda raccomandata, solo guardando all'avviso di giacenza è possibile immaginare che il tentativo di consegna abbia riguardato un atto di tal genere: se sulla cartolina di avviso sono riportati il codice 76, il codice 77, il codice 78 o il codice 79 l'alternativa all'atto giudiziario è infatti solo la multa.

Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di ritirare l'atto il prima possibile, dato che la notifica si considera perfezionata per il destinatario (e l'atto si considera di conseguenza venuto a conoscenza) una volta che siano trascorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata contenente l'avviso del tentativo di consegna e della giacenza.

Peraltro, trascorsi 180 giorni l'atto viene restituito al mittente e non può più essere ritirato.

Atti giudiziari civili

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Come si è detto, gli atti giudiziari oggetto di notifica possono riguardare sia il processo civile che il processo penale che quello amministrativo.

Soffermandoci in particolare sui primi, gli atti del processo civile che possiamo ricevere a casa sono diversi.

Molti di essi sono atti dell'avvocato e coincidono, il più delle volte, con quelli introduttivi di un procedimento giudiziario o di una sua fase. Si tratta, in particolare, dei seguenti:

  • atto di citazione o ricorso (introduttivi del giudizio di primo grado),
  • atto di appello (introduttivo del giudizio di secondo grado),
  • ricorso per cassazione (introduttivo del giudizio di terzo grado),
  • atto di precetto (con il quale si invita un debitore a versare una determinata somma entro dieci giorni prima che prenda il via l'esecuzione forzata vera e propria),
  • atto di pignoramento (con il quale si avvia il procedimento espropriativo),
  • sfratto per finita locazione e sfratto per morosità (con i quali ha inizio il procedimento di recupero di un immobile concesso in locazione),
  • atto di citazione testi (con il quale un soggetto viene chiamato a testimoniare in una causa in essere tra soggetti terzi).

Rientrano, invece, tra gli atti del tribunale:

  • la sentenza (ovverosia il provvedimento che definisce un grado del giudizio, indirizzato normalmente alla parte soccombente),
  • il decreto ingiuntivo (ovverosia l'atto con il quale a un soggetto viene ingiunto, su richiesta del creditore, l'adempimento di una determinata prestazione, con facoltà di opporsi entro 40 giorni dalla notifica).

Ovviamente, il procedimento civile conosce numerosi altri atti che però sono interni al processo e non vengono notificati direttamente alle parti. Fa eccezione il caso in cui queste siano contumaci: in tale ipotesi, infatti, gli atti endoprocessuali più importanti vengono comunque notificati (si pensi, ad esempio, alla richiesta di interrogatorio formale).

Atti giudiziari penali

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Più "temibili" degli atti giudiziari civili sono gli atti giudiziari penali: essi, infatti, riguardano dei processi che la maggior parte delle volte sono molto delicati.

Informazione di garanzia

Tra gli atti giudiziari penali che possono essere oggetto di notifica, si segnala innanzitutto l'informazione di garanzia, con la quale l'indagato e la persona offesa dal reato vengono informati della data e dell'ora in cui è avvenuto un determinato fatto e delle norme di legge che il compimento dello stesso avrebbe violato. Con l'informazione di garanzia l'indagato viene inoltre invitato a esercitare la sua facoltà di nominare un difensore di fiducia.

Indagini preliminari e udienza preliminare

A seconda di quale sia l'esito delle indagini preliminari, altri due atti possono essere oggetto di notifica: l'avviso della richiesta di archiviazione e l'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

Il primo viene notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione, con l'avviso che, entro dieci giorni, essa è legittimata a prendere visione degli atti e a presentare opposizione.

L'avviso della conclusione delle indagini preliminari, invece, viene notificato all'indagato nel caso in cui non sia disposta l'archiviazione: esso ha lo scopo di informare tale soggetto che sta per essere esercitata un'azione penale nei suoi confronti da parte del Pubblico Ministero e di permettergli di predisporre una difesa adeguata prima che inizi il processo, anche avanzando al PM le sue richieste. In tale avviso, infatti, non solo è riportata la sommaria enunciazione del tempo e del luogo del fatto incriminato, del reato ascritto e delle norme di legge che si assumono violate, ma esso contiene anche l'avvertimento inerente la possibilità di prendere visione dei documenti di indagine e di estrarne copia, oltre a quello inerente la facoltà dell'indagato (da esercitarsi entro il termine di 20 giorni) di presentare memorie, produrre documenti, chiedere il compimento di atti d'indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, invece, è quell'atto notificato all'imputato e alla persona offesa dal reato con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'udienza preliminare e con la richiesta di rinvio a giudizio. In esso sono indicati il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la predetta udienza.

Altri atti penali

Sempre l'imputato e la persona offesa dal reato sono poi i destinatari del decreto di citazione a giudizio, notificato almeno sessanta giorni (o quarantacinque giorni in caso di urgenza) prima della data di comparizione in tribunale nei casi in cui i reati ascritti non prevedono l'udienza preliminare (ovverosia le contravvenzioni che non sono di competenza del giudice di pace, i delitti puniti con la multa e non di competenza del giudice di pace, i delitti puniti con la reclusione massima sino a quattro anni e gli altri reati indicati dal secondo comma dell'art. 550 c.p.p.).

Tra gli atti giudiziari penali oggetto di notifica si segnalano, infine, anche il decreto penale di condanna (desinato all'imputato quando è accolta la relativa richiesta del PM, presentata nel caso in cui egli ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria) e l'ordine di esecuzione con decreto di sospensione (destinato al condannato che deve scontare una pena detentiva non superiore a tre anni per avvisarlo del fatto che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione).

Atti giudiziari amministrativi

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Venendo infine agli atti giudiziari amministrativi, oltre alla notifica delle sentenze, ecco quali sono i principali atti oggetto di notifica.

Innanzitutto ci sono il ricorso al T.A.R. e il ricorso al Consiglio di Stato, introduttivi, rispettivamente, del primo e del secondo grado di giudizio.

Si segnala, poi, il ricorso per ottemperanza con il quale si avvia il relativo giudizio, destinato a garantire alla parte che sia risultata vittoriosa in un giudizio amministrativo di ottenere l'esecuzione della relativa sentenza nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia provveduto autonomamente ad adempiervi. Proprio quest'ultima è quindi destinataria della relativa notifica.

Tassazione degli atti giudiziari

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Resta da dedicare attenzione a un aspetto importante che riguarda gli atti giudiziari: la tassazione.

L'articolo 37 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 sancisce infatti che gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili con i quali un giudizio è definito anche solo parzialmente, così come i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci sentenze straniere all'interno dello Stato sono soggetti all'imposta di registro.

Tale imposta, peraltro, va pagata anche nel caso in cui i predetti atti siano ancora impugnabili o, addirittura, siano già stati impugnati, salvo, in ogni caso, il conguaglio o il rimborso in base a una successiva sentenza passata in giudicato. A quest'ultima, come chiarito dallo stesso articolo 37, sono equiparati anche l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui l'amministrazione dello Stato è parte.

Gli importi da versare, tuttavia, variano a seconda dell'atto e dell'ufficio competente.

A tal proposito si segnala che l'Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito servizio per il calcolo esatto della somma da pagare, disponibile cliccando su questo link: calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari.

Leggi anche: La tassazione degli atti giudiziari

Valeria Zeppilli

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