La più recente giurisprudenza in tema di violazione dell'art. 142 C.d.S.

Avv. Laura Bazzan - Molta parte del contenzioso in materia di circolazione stradale riguarda le contestazioni per eccesso di velocità. Di seguito, una breve rassegna delle più interessati pronunce dell'ultimo biennio suddivise per argomento.

L'eccesso di velocità e lo stato di necessità

Lo stato di necessità vale quale causa di giustificazione della violazione dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S. soltanto qualora sussista per il conducente l'esigenza di salvare sé stesso o un passeggero dal pericolo attuale ed imminente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e l'illecito sia proporzionato al pericolo. La Corte di Cassazione ha ritenuto non provati i predetti presupposti, confermando la sanzione comminata nei precedenti gradi di giudizio, nel caso di un conducente affetto da colica renale che procedeva a 140 km/h in vigenza di un limite di 70 km/h, considerando che "la patologia, se grave, avrebbe seriamente potuto compromettere le capacità di guida con evidente pericolo per l'incolumità delle persone e, se non grave, non giustificava di per sé la condotta posta in essere" (Cass. civ. n. 20121/2014). Più recentemente, il Giudice di Pace

di Palermo, con sentenza n. 363/2016, ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva superato di 40 km/h il limite di velocità, reputando integrabile la scriminante di cui all'art. 54 c.p., così come prevista dall'art. 4 c. 1 L. n. 689/81, anche in caso di ragionevole minaccia di pericolo purché sussista il nesso causale tra la stessa e la violazione dell'art. 142 C.d.S.

La legittimità degli accertamenti

- Segnalazione e visibilità degli apparecchi

Qualora la velocità venga rilevata da apparecchi di controllo automatici, questi devono essere preventivamente segnalati, pena la nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione dell'art. 4 del d.l. n. 121/2002. Secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione in numerose occasioni, da ultimo con sentenza n. 15899/2016, non si tratta di obbligo esclusivamente rilevante nei rapporti interni della p.a., ma di adempimento finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi al fine di orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni. Se il verbale di accertamento non dà conto della preventiva segnalazione a mezzo dei prescritti cartelli di avviso, in presenza di specifico motivo di opposizione, spetta all'amministrazione convenuta l'onere di provare tale circostanza (cfr. Trib. Isernia, sent. n. 318/2014).

Curiosamente, il Tribunale di Caltanissetta con sentenza del 25.11.2015, ha ritenuto di confermare la legittimità del rilevamento di velocità effettuato per mezzo di un dispositivo nascosto ma adeguatamente segnalato sulla scorta che "segnalazione e visibilità devono caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico - ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico - quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di avvertimento nei confronti degli automobilisti".

- L'indicazione della tipologia di apparecchio

Al fine di consentire di appurare la regolarità dell'accertamento, il verbale deve dare conto del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità. Tale prescrizione, più precisamente, è applicazione del più generale obbligo di trasparenza che deve informare l'attività della pubblica amministrazione; se il verbale è incompleto grava sulla stessa amministrazione l'onere di provare la contestata circostanza circa la natura e la tipologia dell'apparecchio, altrimenti, l'attività dei verbalizzanti l'attività di accertamento non può considerarsi legittima e il verbale è invalido (cfr. Cass. civ. ord. n. 5997/2014)

- L'obbligo di manutenzione e taratura

Affinché l'accertamento mediante le apparecchiature omologate sia legittimo, è necessario che queste siano sottoposte ad operazioni di manutenzione e taratura periodica. Con sentenza n. 113/2015 la Corte Costituzionale, invero, ha rilevato "la palese irragionevolezza di un sistema che consente di dare certezza giuridica ed inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili - fonti di potenziali gravi conseguenze per chi vi è sottoposto - svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza e buon funzionamento siano soggette a verifica anche a distanza di lustri". Sulla scorta delle medesime considerazioni, la Corte di Cassazione ha confermato che manutenzione a taratura devono essere documentabili dalle amministrazioni che hanno in gestione gli apparecchi, in particolare, "deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità" (Cass. civ. n. 9645/2016).

Per approfondimenti: vai alla guida legale sull'eccesso di velocità


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