La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza 25.02.2005 n. 4090) ha stabilito che per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità, la decorrenza del termine va individuata nel momento della nascita del figlio. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che è per l'appunto da questa data "e non da quella di raggiunta 'certezza' negativa sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l'anno entro il quale va introdotto il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell'art. 235, co. 1 n. 3 e dell'art. 244, co. 2, cod. cod. civ., come additivamente emendato con sentenza
n. 134/1985 della Corte costituzionale" e che "una una diversa esegesi del suddetto art. 244 - che, come sostanzialmente preteso dal ricorrente, differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire - sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli statua e deirapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è viceversa predisposta".
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