... ma la ( coeva ed ovviamente equiparata sul piano formale) disposizione di cui all'articolo 673 - disponendo espressamente, quanto alla specifica materia del trattamento di quiescenza, che ?Il servizio stesso ( id est: di ruolo, visto l'inequivoco riferimento al comma precedente ) è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e d'un terzo per gli anni successivi? - è chiaramente disposizione (di interpretazione autentica della materia oggetto della fattispecie de qua, e dunque con valenza retroattiva, trattandosi come già visto di delega al governo
per il mero coordinamento della normativa di settore) di carattere specificativo e dunque speciale, rispetto alla previsione di carattere generale recata dall'articolo 598, e dunque di necessaria applicazione nel caso in questione, come peraltro adeguatamente dedotto dall'amministrazione resistente nelle memorie difensive versate in atti. Ne consegue il rigetto della pretesa, stante la avvenuta corretta applicazione nella specie del disposto di cui all'art.24 del dpr n.1092 del 1973, come autenticamente interpretato dall'art.673 del d.lgs n. 297 del 1994. in Laprevidenza.it
Corte dei Conti Toscana, Sentenza 2 febbraio 2005 n° 61

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