Il Giudice del Lavoro di Bassano del Grappa pronunciandosi in riferimento ad una fattispecie di richiesta di risarcimento danni avanzata da un dipendente nei confronti della propria datrice lavoro, ha affrontato il tema dell'onere della prova abbracciando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità dell'infortunato sorge esclusivamente in presenza di condotte anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e sono incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata una violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini, dovendosi altrimenti concludere per la normale irrilevanza del concorso della condotta colposa del lavoratore, anche sotto il profilo del computo dell'entità delle conseguenze risarcitorie (così Cass. 6.7.1990, n° 7101; Cass. 8.2.1993, n° 1523; Cass. 7.4.1992, n° 4227; Cass. 17.2.1998, n° 1687; Cass. 8.4.2002 n° 5024; Cass. 18.2.2004 n° 3213), in quanto i comportamenti imprudenti o negligenti dei lavoratori devono considerarsi assorbiti dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nella misura in cui la loro adozione sarebbe stata idonea ad eliminare il rischio di simili comportamenti. E' stato altresì affrontato il tema del risarcimento del danno c.d. ?esistenziale?. Problematica risolta con due distinte soluzioni nei confronti - da un lato - del danneggiato diretto, in quanto portatore di un danno biologico
in proprio - e dall'altro - dei familiari. In particolare, la disamina della figura giurisprudenziale del danno esistenziale dal parte del Tribunale, ha portato a negare il suo riconoscimento in favore dell'infortunato, riconoscendone invece l'esistenza in favore dei familiari. Infine, è stata altresì affrontata la problematica relativa alla decurtazione dal complessivo danno biologico
della parte rientrante nella copertura assicurativa INAIL riconducibile a perdita o riduzione della capacità lavorativa generica, e ciò con particolare riferimento alle conseguenze legate all'entrata in vigore del D.Lgs.38/2000. (Nota e segnalazione a cura dell'Avv. Daniele Giacetti, curatore del sito BassanoIuris. Si ringrazia LaPrevidenza.it e Altalex)

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