Se è vero che la divisione immobiliare deve evitare la costituzione di servitù, è altrettanto vero che non tutte le servitù sono così gravi da giustificare sostanziali espropri a favore di uno solo dei condividenti, con grave vulnus al principio di divisione in natura del bene secondo le rispettive quote. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva operato la divisione del bene comune, costituito da un'area circostante una villetta bifamiliare, attribuendo al condividente titolare della minor quota una parte del bene comune maggiore di quella di cui lo stesso era titolare)
Nella decisione

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