Quando si può proporre domanda e quale percentuale è dovuta

Secondo l'art. 12-bis legge n. 898 del 1970: "Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio". Esaminiamo questa problematica partendo dalla definizione di trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) possiamo definirlo come una somma accantonata dal datore di lavoro e che viene corrisposta al lavoratore dipendente nel momento in cui il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi motivo. 

Se il lavoratore è un divorziato che versa già all'ex coniuge un assegno divorzile periodico e quest'ultimo coniuge non è convolato a nuove nozze, il Legislatore stabilisce che il lavoratore a cui spetta il TFR è tenuto a corrispondere all'altro coniuge anche una quota di detto TFR

Quali i presupposti per ottenere la quota di TFR?

I presupposti sono due:

1.il coniuge divorziato deve già percepire dall'ex coniuge ex lavoratore un assegno divorzile versato con cadenza periodica. Più precisamente, se il coniuge non ha diritto all'assegno divorzile o lo ha ricevuto in un'unica soluzione, non avrà diritto alla quota del TFR.

2. il coniuge interessato alla quota del TFR non deve essere convolato a nuove nozze.

Quando è possibile proporre la domanda di riconoscimento di una quota di TFR?

Occorre fare una distinzione:

- TFR maturato prima della pronuncia della sentenza di divorzio: in questo caso il diritto a percepire la quota di TFR viene dichiarato in sentenza; 

- TFR maturato dopo la sentenza di divorzio: in questo caso, invece, il coniuge interessato alla quota dovrà proporre un'istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto. In tal caso il Tribunale valuterà se, al momento della richiesta, l'ex coniuge richiedente è in possesso dei due presupposti richiesti dalla Legge sul Divorzio, ovvero:

1. se percepisce un assegno divorzile con cadenza periodica dall'ex coniuge;

2. se non è convolato a nuove nozze. 

Se il diritto alla quota di TFR è maturato prima che venga proposta la domanda di divorzio che succede?

In questa ipotesi il diritto a percepire la quota di TFR non spetta in quanto sorto prima che sia stata proposta la domanda di divorzio. Chi scrive ritiene necessario precisare che l'indennità riscossa prima della domanda di divorzio incide esclusivamente sulla situazione economica - reddituale del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno o meglio legittima la proposizione della domanda di modifica delle condizioni di separazione.

Qual è la percentuale della quota di TFR dovuta?

La percentuale di quota dovuta è individuata dalla Legge sul Divorzio e corrisponde al 40% dell'indennità totale "riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".

In caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, l'altro coniuge ha diritto a percepire la quota di TFR?

La risposta al quesito è positiva. I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che "l'obbligo dell'ex coniuge […] ha natura patrimoniale, con la conseguenza che, in caso di decesso del coniuge tenuto alla prestazione, esso, se rimasto inadempiuto, rientra nell'asse ereditario, gravando sugli eredi del de cuius" (cfr. sent. n. 4867/2006). 

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