La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 297/2005) ha stabilito che "il procedimento di correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui la sentenza è stata emessa, ma un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare, come già detto, con la sua corretta espressione grafica l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza
" e che, di conseguenza "il giudice, ai fini dell'accertamento della violazione del termine di ragionevole durata del processo, è tenuto a considerare anche il periodo di durata del procedimento per la correzione dell'errore materiale della sentenza". Infine i Giudici del Palazzaccio hanno inoltre evindenziato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 89 del 2001, nell'accertare la violazione, il giudice deve considerare "la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quella di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione".
Laggi la motivazione della sentenza

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