La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 2653/2005) ha stabilito che "la qualificazione anche degli stretti congiunti della persona deceduta (o gravemente menomata a seguito dell'incidente) come possibili persone danneggiato è insita nel fatto stesso che, com'è assolutamente pacifico, anche a loro può essere riconosciuto (ed è stato nel caso in esame riconosciuto) il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dall'evento mortale". I Giudici della Corte hanno precisato che "quando gli stretti congiunti agiscono jure proprio per il risarcimento del danno derivato a loro stessi dalla morte (o dalle gravi menomazioni) della vittima primaria in ragione dello stretto rapporto parentale che alla stessa li lega (va) , essi prospettano allora la lesione di un diritto proprio (al rapporto parentale), derivato dallo stesso fatto che ha provocato la morte dello stretto congiunto e ad esso causalmente collegato, ex articolo 1223 Cc, in applicazione del principio di regolarità causale" e che "in questo caso il limite del risarcimento non è, cumulativamente per tutti, quello previsto per una sola persona danneggiata; ma è, distintamente per ognuno di loro, quello previsto per ciascuna persona danneggiata".
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