La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 49085/2004) ha stabilito che "la quantità di Kg. 1,5 circa di cocaina pura, pari a 10,442 dosi droganti, non integra di per se un quantitativo ingente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990, a meno che in relazione alle caratteristiche dell'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento esso determini in concreto un pericolo alla salute pubblica di elevata intensità". I Giudidi di Piazza Cavour hanno precisato che "il dato quantitativo, considerato nella sua nuda oggettività, realizza la fattispecie descritta dall'art. 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 solo quando esso appaia di per sè esorbitante rispetto alla normale fenomenica del traffico di stupefacente, così da rappresentare un gravissimo pericolo per la salute pubblica in relazione al grande numero, in assoluto, dei possibili consumatori" e che "quando invece l'aspetto ponderale non si presenti in termini di eccezionalità, come nel caso di specie, deve operarsi una valutazione della quantità e della qualità della droga rispetto alla salute pubblica tenendo conto del contesto, in relazione all'offerta di droga, alla sua capacità di diffusione e alle condizioni di assorbimento del mercato di riferimento". Con questa decisione i Giudici hanno cancellato l'aggravante che era stata applicata ad uno spacciatore condannato a sette anni di reclusione e a 30.000 Euro di multa
per detenzione a fini di spaccio di un chilo e mezzo di cocaina pura nella periferia della Capitale.
Leggi la motivazione della sentenza

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: