GIUDIZI PENSIONISTICI: ALLA CORTE DEI CONTI L'APPELLO SOLO PER MOTIVI DI DIRITTO. (Corte dei Conti Appello, Sentenza 10 gennaio 2005 n. 8 (nota Avv. Cassiano)) La Corte dei Conti, con la Sentenza che qui si riporta, riconfermando l'ultimo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Riunite della stessa Corte sulla ammissibilità degli appelli in materia pensionistica, ha statuito che, quando la sentenza
di primo grado è compiutamente motivata, ?l'appello è inammissibile perché coinvolge questioni di mero fatto e non già di diritto, precluse a questo giudice che, come è noto, è e rimane giudice competente a conoscere soltanto questioni di mero diritto?. Se la motivazione della sentenza impugnata coinvolge questioni medico legali, tali questioni ?non rientrano in quei vizi che possono dar luogo ad una impugnazione di seconde cure in materia pensionistica, trattandosi di mere questioni di fatto?, pertanto il ?gravame non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi del D.L. n. 543 del 1996, convertito con legge n. 639 del 1996?. La normativa vigente, infatti, presenta una anomalia che è stata criticata da molte parti, giacché, mentre per i giudizi di responsabilità l'appello consente un riesame completo dei fatti giudicati in primo grado, per i giudizi pensionistici l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Ed a questo proposito la sentenza
precisa che: ?Al riguardo giova ricordare che da ultimo la stessa Corte Costituzionale con decisione n. 84 del 17.3.2003 ha riconosciuto legittima la nuova normativa che limita l'appello ai soli motivi di diritto, nonché, nel definire questioni di fatto quelle relative alla dipendenza dell'infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, ha, altresì, riconosciuto che il nuovo sistema è pienamente ragionevole senza che sia necessario il doppio grado di giurisdizione, salvo che si tratti di difetto assoluto di motivazione (Corte dei Conti ? Sezioni Riunite n. 10/Q.M. del 2000)?. Resta il fatto che, se un dipendente ha procurato allo Stato, con dolo o colpa grave, un danno e viene chiamato a risponderne, ha diritto a due gradi di giudizio, ed in appello potrà chiedere un riesame completo della vicenda; viceversa se il cittadino avrà servito fedelmente per decenni lo stesso Stato, e lamenterà di aver contratto
una infermità a causa del servizio stesso, non potrà riproporre la questione in appello?. se non sarà riuscito a convincere il giudice in primo grado. Non per niente i Romani dicevano ?dura lex, sed lex?: è tuttavia auspicabile che il legislatore riveda al più presto la nuova normativa, eliminando gli attuali limiti che, ci sembra, vadano a danno proprio dei cittadini più meritevoli. (Avv. Massimo Cassiano ? Staff dell'Osservatorio) - LaPrevidenza.it
(Corte dei Conti Appello, Sentenza 10 gennaio 2005 n° 8 )
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