La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 41459/2004) ha stabilito che "la sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più significativo, immediato e utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato, ovvero la manomissione del suo numero di telario, devono riternersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano, pertanto, il reato di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen". I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa".
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