Tale potere, secondo la Cassazione (n. 5691 del 19 aprile 2002) non può essere esercitato d'ufficio, ma richiede l'istanza della parte interessata
Sovente nei contratti le parti inseriscono una clausola penale con cui stabiliscono quanto dovrà pagare chi si dovesse rendere inadempiente agli obblighi assunti.
Accade però che, in certi casi, detta penale sia manifestamente eccessiva in relazione all'interesse che la parte aveva all'adempimento o comunque non più adeguata se l'obbligazione principale è stata in parte eseguita. In tal caso l'art. 1384 c.c. conferisce al giudice il potere di ridurla ad equità.
Tale potere, secondo la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Sent. 5691 del 19 aprile 2002) ?non può essere esercitato d'ufficio, ma richiede l'istanza della parte interessata, che non può ritenersi implicitamente contenuta nella deduzione di non dovere nulla a titolo di penale (trattandosi di deduzione incompatibile con l'istanza di riduzione)?.
Nella fattispecie esaminata, trattandosi di controversia di lavoro, la Corte ha precisato che la richiesta di riduzione ?deve essere avanzata nel rispetto delle preclusioni fissate dagli art. 414 e 416 c.p.c.? e quindi ?nel ricorso introduttivo o nella comparsa di risposta, oppure nel primo atto difensivo successivo al verificarsi di fatti sopravvenuti idonei ad incidere sull'ammontare della penale, ma non può in nessun caso essere presentata nel giudizio di legittimità?.

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