Il reato di sostituzione di persona è previsto e punito dall'art. 494 del codice penale con la reclusione fino ad un anno

L'art. 494 del codice penale

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L'art. 494 del codice penale stabilisce che "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno".

Interesse tutelato

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Il reato di sostituzione di persona è collocato nel capo IV "Della falsità personale" all'interno del Titolo VII del codice penale dedicato ai delitti contro la Fede pubblica.

Il delitto in esame ha natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere.

Quando si configura il reato di sostituzione di persona

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L'art. 494 c.p. rappresenta una norma a più fattispecie.

Per integrare il reato è sufficiente che il reo realizzi una sola delle diverse condotte previste, e non sussiste concorso tra le diverse condotte.

Il fatto costitutivo del delitto consiste nell'indurre taluno in errore tramite una delle quattro condotte indicate tassativamente dall'art. 494 c.p.:

  • Sostituzione illegittima della propria all'altrui persona
  • Attribuzione a sé o ad altri di un falso nome
  • Attribuzione a sé o ad altri un falso stato (per stato si intende la posizione civile/politica del soggetto: cittadinanza, capacità di agire….)
  • Attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici

Elemento soggettivo

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Per la sussistenza del reato è richiesto il dolo, consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore altri sulla vera identità della propria persona.

In particolare è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno.

È irrilevante il raggiungimento del vantaggio perseguito.

Tentativo

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Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma tentata.

Invero, quando l'agente, nonostante l'utilizzo dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 c.p. non riesca ad indurre taluno in errore, si configura il tentativo.

Art. 494 c.p. e rapporti con altri reati

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Il delitto di sostituzione di persona è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica.

In forza dell'inciso "se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica" contenuto nella norma incriminatrice, il reato de quo è applicabile solo quando il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica.

Giurisprudenza sull'art. 494 c.p.

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Di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di cui all'art. 494 c.p.:

Cass. n. 39276/2021

Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all'art. 494 c.p. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 493-ter c.p. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità.

Cass. n. 12062/2021

È configurabile il concorso formale tra il reato di sostituzione di persona e quello di trattamento illecito di dati personali, stante la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, in quanto il primo tutela la fede pubblica, mentre il secondo la riservatezza, che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da indiscrezioni e attenzioni indebite, pur potendo ricorrere tra le due fattispecie omogeneità della condotta realizzativa.

Cass. n. 11918/2016

La diversità dei beni giuridici che sono oggetto della tutela consente di affermare che, anche sotto il profilo dell'idem factum, non vi è coincidenza tra la sostituzione di persona e la truffa, perché tra il fatto giudicato e quello da giudicare non vi è coincidenza dell'intera materialità del reato nei suoi tre elementi, costituiti da condotta, evento e nesso causale, attenendo l'offesa all'evento del reato.

Cass. n. 13328/2015

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.

Avv. Giulia Menoni

giuliamenoni@libero.it


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