In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il richiedente (superstite) deve dimostrare di essere inabile. Inoltre, ai sensi dell'art. 100 co.3, del D.P.R. n. 915/1978 la domanda pensionistica deve essere prodotta entro il quinquennio dal verificarsi della condizione di inabilità al proficuo lavoro. Trascorso tale termine non si ha diritto alla prestazione pensionistica così come in questa
sentenza della Corte dei Conti. (Ludovico Adalberto De Grigiis)