Nota di commento alla sentenza del TAR Catania, IV Sezione, n. 317 dell'1 febbraio 2016

Dott. Bruno Palumbo - Il D.A.SPO, come noto, è il provvedimento con il quale si vieta ad un soggetto la partecipazione a manifestazioni sportive.

Data la forte "lesività" del divieto e la drastica restrizione della libertà personale che ne deriva, l'Amministrazione ha l'obbligo di motivare dettagliatamente le ragioni poste alla base dell'adozione del provvedimento e, contestualmente, di graduare la sanzione tenendo conto delle peculiarità del caso specifico.

E' questa la conclusione a cui è pervenuto il TAR Catania con la sentenza n. 317/2016.

Nel caso di specie, il soggetto destinatario del provvedimento risultava affidatario di locali presso i quali si riuniva un gruppo di "Ultras".

A seguito di sopralluogo presso i suddetti locali, venivano ritrovate scritte offensive, inneggianti ad atti di violenza, indirizzate alle tifoserie avversarie e slogan offensivi nei confronti delle forze dell'ordine.

Il Questore di Ragusa, pertanto, disponeva nei confronti dell'affidatario dei locali la misura prevista dall'art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, con massima urgenza in vista di un incontro calcistico "potenzialmente pericoloso" che si sarebbe tenuto di lì a poco.

Il provvedimento restrittivo, della durata di tre anni, veniva emesso sebbene non vi fosse stata una partecipazione attiva ad atti di violenza da parte del soggetto destinatario di D.A.SPO.

Con la sentenza n. 317 del 01/02/2016 il Tribunale Amministrativo etneo, pur riconoscendo in capo al soggetto una forma di responsabilità "indiretta" relativa alla condotta tenuta nei locali di cui era affidatario, ed anche una "pericolosità" che giustificava, seppur astrattamente, l'applicazione prevista dall'art 6 della legge n. 401/1989, individuava però un grave vizio, che giustificava l'annullamento del diniego impugnato: la "non proporzionalità" tra i fatti contestati e la misura concretamente adottata, tenendo conto sia della mancanza di precedenti in capo al ricorrente, che della semplice qualità di comodatario del locale in cui è stato rinvenuto il materiale inneggiante alla violenza (e non quindi di soggetto attivo).

L'amministrazione, nell'emanare il provvedimento, avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali non si era applicato il minimo edittale della "pena" previsto dalla norma, in considerazione della mancata partecipazione "attiva" da parte del soggetto.

In realtà, già in precedenza il divieto impugnato era stato sospeso, avendo il TAR Catania verificato la sussistenza del vizio di non proporzionalità tra i fatti contestati e la misura concretamente adottata (ordinanza n. 478/2012).

In applicazione di tali principi, ed in mancanza di una adeguata motivazione a sostegno dell'applicazione della sanzione, il TAR Catania ha accolto il ricorso annullando il D.A.SPO.


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