Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono i requisiti per la permanenza della giurisdizione del giudice italiano sulla dichiarazione di fallimento

di Donatella Squillace - Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5419/2016, hanno definitivamente chiarito che il trasferimento della sede dell'impresa all'estero, in data precedente a quella del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, non ha effetto sulla giurisdizione del Giudice italiano, ove non sia accompagnato da un effettivo spostamento della attività imprenditoriale e del centro gestionale dell'impresa stessa.

La società ricorrente aveva dedotto quale motivo di ricorso la mancata applicazione dell'articolo 3 del Regolamento CE 29.05.2000 n. 1346, il quale prevede che "Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria".

La Suprema Corte ha però richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale "laddove il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonché l'esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerati elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, situato in tale altro stato membro"

Pertanto, il solo spostamento della sede sociale in un altro Stato non basta a fondare la presunzione che  il centro degli interessi principali del debitore coincida con la sede statutaria, onerando così i creditori della dimostrazione dell'esistenza di una sede effettiva in Italia nonché della sua operatività e riconoscibilità, poiché occorre procedere ad una valutazione globale degli elementi di fatto in modo da accertare dove sia situato il centro effettivo di direzione e di controllo della società.

Ove, quindi, non emergano elementi tali da consentire di ritenere che al trasferimento della sede sociale abbiano fatto seguito anche il trasferimento dell'effettiva attività imprenditoriale, nonché lo spostamento dell'attività direzionale dell'impresa stessa, permane la giurisdizione del Giudice italiano alla dichiarazione di fallimento della società. 


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