Ambiti applicativi dell'art. 109 bis O.R.EE.LL. (per la Regione Siciliana) e dell'art. 141 del T.U.E.L.

Dott. Luciano Caminiti - Con ordinanza n. 36 del 15 gennaio 2016, la Prima Sezione del TAR Catania ha rigettato, in sede cautelare, il ricorso promosso da un comune siciliano avverso le delibere del proprio Consiglio Comunale, di approvazione del conto di gestione.

La vicenda trae origine dalla approvazione del conto finanziario relativo all'anno 2014, avvenuta con una deliberazione di Consiglio Comunale, cui si è pervenuti dopo un iter molto articolato nel corso del quale l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana aveva affidato ad un Commissario ad acta il compito di svolgere l'attività finalizzata all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario.

In particolare, il civico consesso del comune in questione aveva dapprima bocciato il bilancio consuntivo per il 2014, successivamente revocando la deliberazione di rigetto del consuntivo e quindi approvando nuovamente, nella stessa forma, lo stesso rendiconto di gestione, nel termine assegnato dal Commissario ad acta nominato.

Tutta la questione verte in merito agli ambiti applicativi dell'art. 141 del T.U.E.L. (il cui dettato corrisponde, per la Regione Siciliana, all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL.).

Può il Commissario ad Acta nominato dall'Amministrazione Regionale provvedere alla "approvazione sostitutiva" del bilancio, con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale inadempiente, se lo strumento finanziario è stato comunque approvato nei termini assegnati?


Le contestazioni dell'ente comunale vertevano (tra gli altri motivi) sulla presunta impossibilità, per il civico consesso dello stesso comune, di esprimere il proprio voto più volte sullo stesso strumento finanziario proposto dalla Giunta Municipale.


Seppure in sede cautelare, il TAR Catania, con la richiamata ordinanza, è stato chiarissimo: nel caso di approvazione del bilancio entro il termine assegnato, non è previsto l'avvio delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni della sospensione del Consiglio e del successivo scioglimento.


Lo stato di inadempienza dell'ente, che consente di ritenere sussistenti i presupposti per l'esercizio della potestà di intervento sostitutivo, è soltanto nell'inutile decorso del termine.


Lo scioglimento dei Consigli Comunali deve dunque ritenersi subordinato all'effettivo accertamento della mancata approvazione consiliare del rendiconto, una volta spirato il termine assegnato dalla autorità prefettizia (o dall'Amministrazione regionale, nel caso della Regione Siciliana). 


Dott. Luciano Caminiti

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