Il Giudice del Tribunale di Nola ha confermato con la riportata sentenza che a seguito della entrata in vigore della Legge 21/2/1990 nr.36 che ha modificato l'art.5 Legge 18/04/1975 nr.110, la mera detenzione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso incorporato non costituisce più reato. Viceversa, il reato è configurabile a carico del fabbricante e del commerciante relativamente alla commercializzazione di pistole giocattolo, soggetti per la cui qualifica rileva penalmente la prescrizione del tappo rosso la cui assenza è sanzionata ai sensi del richiamato art.5 L.110/1975. Analogamente, l'uso o il porto della pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso non è reato salvo che mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata. (Tribunale Penale di Nola, Sentenza
18 ottobre 2004: Sussistenza del reato solo se mediante l'uso o il porto si realizzi altro diverso reato del quale tali condotte siano elemento costitutivo ovvero circostanza aggravante quali, ad esempio, la rapina aggravata). [Sentenza cortesemente inviata dall'Avv. Pietro D'Antò - IUS SIT www.iussit.it]

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