Abbandono' il tetto coniugale con l'ok delle figlie ed ora la Corte di Cassazione ha annullato la doppia condanna inflitta ad una signora napoletana per il reato di 'violazione degli obblighi di assistenza familiare'. Secondo la Suprema Corte, la condanna per abbandono del nido d'amore puo' scattare solo se l'allontanamento si caratterizza per un 'disvalore etico sociale'. Grazia R., non sopportando piu' i continui 'dissidi' con il marito Liberato R., da un giorno all'altro se ne era andata di casa 'dopo un preciso accordo con le figlie'. Immediata la denuncia del marito abbandonato e la condanna inflitta a Grazia sia dal Tribunale di Benevento che dalla Corte d'appello di Napoli che, nell'aprile 2003, aveva condannato la donna per il reato previsto dall'art. 570 c.p. perche' 'abbandonando il domicilio
domestico senza un giustificato motivo si sottraeva agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli e del coniuge'. Contro la doppia condanna Grazia ha protestato in Cassazione, facendo notare che il suo allontanamento dal tetto coniugale era avvenuto 'dopo un preciso accordo con le figlie e a seguito di dissidi col marito e di maltrattamenti'. Motivazioni accolte dalla Sesta sezione penale della Cassazione che, nella sentenza 44614/04, precisa che per fare scattare la condanna occorre che 'la condotta di allontanamento si connoti di disvalore etico sociale' perche' non si punisce 'l'allontanamento in se', ma quello privo di giusta causa'. Sara' ora la Corte d'appello di Napoli, cui la Suprema Corte ha rinviato il caso, a riconsiderare il caso tenendo conto della 'invivibilita' della convivenza'.

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