Turni modificati contemperando l'importanza e l'equilibrio del rapporto dei figli coi genitori e le esigenze degli adulti a trovare un lavoro redditizio

di Lucia Izzo - Il lavoro precario di entrambi i genitori divorziati giustifica una modifica del tempo da trascorrere con i figli, così da consentire a entrambi di provvedere alla ricerca di un'occupazione più redditizia.

La modifica dei "turni" andrà effettuata senza sottovalutare l'importanza e l'equilibrio del rapporto dei minori con ambedue i genitori.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza 18918/2015 riguardante un divorzio giudiziale innescato da un ricorso dell'ex marito.

L'uomo, nel frattempo risposatosi, chiede una riduzione del tempo trascorso con i due figli, in affidamento condiviso con l'ex moglie e dimorati a casa di quest'ultima.

Il motivo è semplice: la perdita del lavoro a tempo pieno ha costretto il genitore a impieghi saltuari, quindi sarebbe preferibile veder meno i figli, escludendo anche 15 giorni di incontri a luglio e agosto, poichè mancano "le possibilità economiche e logistiche" per farlo.

A questa il padre aggiunge anche la richiesta, sempre giustificata dalla perdita del lavoro, di riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione (da 600 a 400 euro).

Richieste a cui si oppone l'ex moglie che rappresenta di essere anche lei impegnata nella ricerca di un lavoro stabile, più redditizio e a tempo pieno, ricerca che sarebbe ostacolata da una irregolare frequenza del padre con i bambini.

Il giudice in primo luogo accoglie la domanda di divorzio richiesta dalla coppia, dopo aver accertato che i due sono separati da oltre sette anni, ma stabilisce che, per quanto riguarda il tempo trascorso con i figli, è necessario trovare un accordo che contemperi la necessità dei minori ad avere un rapporto equilibrato e significativo con i genitori e, allo stesso tempo, consenta ai due di organizzarsi per la ricerca di un lavoro stabile.

Il Tribunale decide che il padre dovrà occuparsi dei bambini nei fine settimana alternati oltre a due pomeriggi settimanali; a ciò si aggiungono l'intero mese di maggio, 20 giorni in estate, anche non consecutivi, che andranno concordati con la madre e, a seconda degli anni, una settimana di feste natalizie (dal 23 al 31 dicembre oppure dall'1 al 6 gennaio).

Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, il giudice accoglie la richiesta di riduzione a 400 euro, nonostante l'uomo, disoccupato all'epoca della separazione, si fosse inizialmente impegnato per 600 euro: non conta che costui ora viva, senza spese, nella casa popolare dell'attuale suocera insieme alla nuova moglie operaia.

Le spese di lite vengono compensate, i minori affidati a entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre; entrambi i genitori dovranno poi partecipare alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, con modalità stabilite.


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