Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter 8/14 novembre 2004) ha stabilito che i nomi delle persone indagate/arrestate possono essere resi noti a condizione che il giornalista valuti, con le opportuni cautele del caso, il giudizio sulle persone indagate (soprattutto nelle prime fasi delle indagini) e la stessa necessità di divulgazione delle complete generalità di chi si trovi interessato da una indagine ancora in fase iniziale. L'Autorità ha infatti osservato che la diffusione dei nomi delle persone indagate, arrestate o sottoposte a giudizio, anche se, in alcuni casi, se sussistono i presupposti del diritto di cronaca e non ci sono motivi di segretezza, è legittima, deve essere valutata anche in ragione delle garanzie riconosciute all'idagato e all'imputato
e ciò in quanto la diffusione potrebbe mettere a serio rischio la stessa riservatezza di minori coinvolti nell'indagine giudiziaria. Infine, nel comunicato il garante ha richiamato l'attenzione dei giornalisti e delle forze di polizia che, nell'esercizio delle rispettive attività, debbono necessariamente adottare ogni opportuna cautela nella diffusione di nomi e di foto di protagonisti in casi per i quali i reati sono ancora in via di accertamento preliminare e che, per giunta, vedono coinvolti minori in fatti delicati che attengono al pudore e alla vita sessuale.

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