Non sussiste la responsabilità dei medici curanti e della struttura ospedaliera ove manchi la prova rigorosa che dalla omessa informazione al paziente degli esiti di un esame radiografico eseguito per la cura di un ernia crurale (allesito del quale era
stato rilevato un opacamente disomogeneo) siano dipesi il mancato tempestivo accertamento della neoplasia polmonare e laccorciamento della vita del paziente poi deceduto a seguito delle complicanze connesse con leffettuazione di applicazioni chemioterapeutiche.