La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21360/2004) che ha stabilito che "ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative per eccesso di velocità deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma 6, del c.d.s.", anche se privo di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato il principio in base al quale "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, mentre la disposizione regolamentare di cui all'art. 345, cui la prima fa rinvio (conformemente alla norma generale di rinvio di cui all'art. 45, n. 6), richiede che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, per poter essere omologate , siano tali da fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile, siano inoltre gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. e siano nella disponibilità di detti organi". Infine la Corte precisa che nessuna delle disposizioni richiede che tali apparecchiaure "siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione, così da identificare in via automatica e senza l'intervento dell'uomo il veicolo cui l'accertamento stesso si riferisce" e che, pertanto la certezza e verificabilità della velocità del veicolo sottoposta a controllo, resta affidato alla diretta percezione degli agenti.
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