La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 40386/2004) ha stabilito che "l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte, per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso, è assoluto e inderogabile". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell'annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, e, inoltre, non solo deve uniformarsi alla sentenza
della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutegli" e che "il giudizio di rinvio non si identifica, quindi, nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto".
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