La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 98 del 7 gennaio 2016 esclude l'applicabilità dell'art. 2495 c.c. all'impresa individuale

Avv. Marcella Ferrari - marciferrari@gmail.com

L'art. 2495 c.c.[1] si occupa della cancellazione delle società dal registro delle imprese e dispone che tale cancellazione determini, ipso facto, l'estinzione della società. Siffatta conclusione è stata ribadita anche dalla nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2010[2] secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione della società[3]; la citata pronuncia ha affermato, altresì, che l'art. 2495 c.c. trovi applicazione anche per le società di persone in virtù del principio della parità di trattamento dei terzi creditori.
L'estinzione della società si verifica anche allorché sussistano rapporti giuridici non ancora esauriti, ad esempio vi siano creditori non soddisfatti. Una volta verificatasi, l'estinzione è irreversibile e non è consentito ai creditori domandarne la revoca. A partire dalla cancellazione la società cessa di esistere, non può agire né contraddire in giudizio ed i creditori insoddisfatti possono rivalersi unicamente sui liquidatori, ovvero sui soci nei limiti delle somme da questi percepite in base al bilancio finale di liquidazione[4].

Orbene la Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento[5], esclude che i succitati effetti possano estendersi anche all'imprenditore

individuale[6], più precisamente sostiene che l'art. 2495 c.c.: «non sia estensibile alla vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale».

Nel caso di specie, un imprenditore aveva impugnato la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento, il reclamo era stato respinto in appello ed egli era ricorso in Cassazione, ove il suo ricorso veniva rigettato e ne seguiva la condanna al pagamento delle spese processuali, in virtù delle argomentazioni sopra esposte.

Avv. Marcella Ferrari - Avvocato del Foro di Savona

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[1] Articolo introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (Riforma delle società) successivamente modificato dal d. lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 (Correttivo riforma delle società) e dal d. lgs. 28 dicembre 2004 n. 310 (Nuovo correttivo riforma delle società).

[2] Corte Cass., S.U., sentenza 22 febbraio 2010 n. 4062

[3] Tale effetto avviene dal 1° gennaio 2004 data di entrata in vigore della modifica normativa apportata all'art. 2495 c.c.

[4] In tal senso vedasi Corte Cass., S.U., 12 marzo 2013 n. 6070

[5] Corte Cass., ordinanza n. 98 del 7 gennaio 2016

[6] In tal senso la Suprema Corte si era già pronunciata con la sentenza n. 9744 del 2011 richiamata in motivazione.


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