Nota di commento alla sentenza n. 1527/2015 del giudice di pace di Parma

Dott. Stefano Tamagna - In tema di sanzioni amministrative emanate in conseguenza di violazioni di norme del Codice della Strada, accade di frequente che le stesse prevedano contestualmente, oltre alla sanzione principale che attesta appunto l'avvenuta violazione e la relativa sanzione, anche la c.d. sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Tuttavia, poiché spesso le violazioni non vengono contestate immediatamente, ma notificate al trasgressore in un secondo momento (entro i 90 giorni dalla commissione del fatto), lo stesso avrà l'obbligo di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida della persona che si trovava alla guida del veicolo con il quale veniva commessa l'infrazione.

L'art. 126 bis, co. 2, C.d.S., infatti, dispone che ‘il proprietario del veicolo o il legale rappresentante deve comunicare all'organo di polizia i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale anche se il proprietario del mezzo e il conducente sono la stessa persona. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142'.

Pertanto nel caso un cui taluno sia raggiunto da una contravvenzione, ove intenda pagarla, deve altresì comunicare all'organo accertatore anche i dati di chi si trovava alla guida al fine di permettere all'Ente di provvedere alla decurtazione dei punti, quantificati nel verbale.

Qualora invece il contravventore decida di impugnare la sanzione avanti al Giudice di Pace competente, lo stesso, al fine di evitare il pagamento della sanzione principale e della sanzione accessoria consistente nella perdita dei punti dalla patente, potrà richiedere al Giudice, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011, la sospensione del provvedimento impugnato sino alla definizione del giudizio.

Il Giudice, ove ricorrano determinati presupposti (gravi e circostanziate ragioni o pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile), provvede con ordinanza non impugnabile - pronunciata anche fuori udienza-, alla sospensione del provvedimento impugnato, il quale diverrà inesigibile dall'Amministrazione sino alla fine del giudizio ove, in caso di rigetto dell'opposizione, potrà essere richiesto.

Nel caso in esame la ricorrente riceveva una contravvenzione per eccesso di velocità, la quale veniva impugnata dallo scrivente avanti all'Ufficio del Giudice di Pace.

Visto l'importo elevato della sanzione e la decurtazione di ben sei punti dalla patente, veniva richiesta la sospensione del provvedimento impugnato ed il Giudice, tramite ordinanza, accoglieva tale richiesta.

Tuttavia, diversi mesi dopo la definizione del giudizio - il quale nel merito veniva peraltro accolto-, l'Amministrazione provvedeva a notificare all'assistita la sanzione accessoria di cui all'art. 126 bis C.d.S., per non avere, la stessa, comunicato i dati del conducente.

Tale sanzione veniva quindi emanata in spregio all'ordinanza di sospensione disposta dal Giudice nelle more del procedimento.

Pertanto la ricorrente si vedeva costretta ad adire nuovamente l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Come detto, l'art. 126 bis, co. 2, C.d.S., impone al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al competente organo di Polizia entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale; tuttavia, nel caso in cui venga emanata l'ordinanza di sospensione di cui all'art. 5 del d. Lgs. 150/2011, tale obbligo non sussiste in quanto la sanzione accessoria, al pari di quella principale, viene ‘congelata' sino alla definizione del giudizio.

A conferma di ciò l'art. 126 bis, co. 2, C.d.S. prevede espressamente che ‘l'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio ne dia notizia entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata'. Pertanto è implicito che ove sia promosso un ricorso all'Autorità Giudiziaria tale termine decorre dal giorno della conclusione del giudizio ove lo stesso dia un esito negativo per il ricorrente.

Con la sentenza (n. 1527/2015 qui sotto allegata), il Giudice, nel richiamare dapprima la storica pronuncia n. 27/2005 della Corte Costituzionale con la quale veniva statuito che ‘in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente sino a che non siano conclusi i procedimenti giurisdizionali volti all'annullamento del verbale' e successivamente la recente sentenza con la quale la Cassazione ribadisce che deve ritenersi ‘sospeso l'obbligo di comunicare i dati sino all'esito del relativo giudizio di opposizione' (Cass. n. 20974/2014), accoglieva il ricorso, annullava il verbale e condannava altresì l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.

In casi simili, ossia qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordinanza di sospensione e notifichi ugualmente la sanzione di cui all'art. 126 bis C.d.S., si possono ravvisare gli estremi per la condanna dell'Amministrazione resistente alla responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.

Sul punto lagiurisprudenza ha sancito che ‘la responsabilità aggravata si ha in tutti i casi in cui, oltre alla totale soccombenza, venga dimostrato un danno (desumibile anche dalla comune esperienza) in conseguenza del comportamento della controparte, nonché la ricorrenza del dolo o colpa grave, ossia della mancanza di diligenza' (cfr. Cass. n. 6637/92).

Di rilievo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma (G.d.P. Roma n. 39076/14) con la quale, in un caso simile al presente, veniva accolto il ricorso per l'annullamento di un verbale derivante dalla mancata dichiarazione dei dati del conducente e contestualmente riconosciuta la condanna per responsabilità aggravata del Comune.

Dott. Stefano Tamagna, patrocinatore legale del Foro di Parma

Specializzato in professioni legali

stefano.tamagna@libero.it
Sent. 1527-2015
Vedi anche:
Novità pensioni: ultime notizie

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: