Il 14 giugno 2004 il Tribunale amministrativo del Lazio (sentenza n. 5632) si è espresso sul ricorso presentato da Tesi Automazione (società operante nel settore della formazione), che aveva denunciato il progetto ?Vola con Internet?del Ministero dell'Innovazione relativo all'incentivazione all'acquisto di computer e di corsi per la ECDL, ritenendo illegittimo associare la ECDL al programma governativo ?Vola con Internet? e negando valore pubblicistico alla Patente europea del Computer in quanto del tutto equivalente alle altre certificazioni private disponibili sul mercato. Secondo il TAR, ?la cosiddetta Patente europea del Computer non è un titolo di studio o abilitazione riconosciuta dall'Unione europea, ma esclusivamente un marchio industriale, tutelato da un brevetto comunitario registrato anche in Italia?. Inoltre la stessa Unione europea
ha stabilito che la ECDL deve operare ?senza pregiudizio per gli altri schemi nazionali esistenti ovvero della possibilità di includere anche altri schemi di accreditamento?. Anche l'Antitrust ha reputato ?non salutare? la preferenza assoluta data dalla Pubblica Amministrazione alla ECDL. Sebbene infatti il ruolo della ECDL in Italia sia riconosciuto fin dal 1999 con la stipula del protocollo tra Ministero della Pubblica Istruzione e AICA, l'associazione che cura la diffusione di ECDL nel paese, la Patente non è l'unica certificazione che possa o debba essere considerata. Secondo l'Authority inoltre la preferenza accordata all'ECDL in ambito pubblico e privato ha un innegabile effetto negativo sulla concorrenza nel settore, superando pertanto il senso e la ragione dell'esistenza della Convenzione del '99 e dei successivi accordi per la diffusione della Patente. Conclude il TAR, ?devono essere annullati il DM 8/4/2003 e deve essere dichiarata l'inefficacia della Convenzione del 27/6/2003? ma ??vanno tuttavia fatti salvi gli effetti già prodotti concernenti le istanze già presentate dai giovani beneficiari che hanno aderito all'iniziativa acquistando la skill card alla data del 1/3/2004 di pubblicazione della presente decisione?. Il Ministero ora, non solo è obbligato a bandire una gara pubblica, ma è costretto anche a risarcire il danno provocato al ricorrente per la cosiddetta ?perdita di chanche?, cioè di opportunità commerciali. Al momento né il Ministero dell'Innovazione, né l'AICA hanno rilasciato commenti alla sentenza
del TAR. (Romina Ridolfi in www.dirittosuweb.com)
Leggi il testo integrale della sentenza

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: