La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12477/2004) ha stabilito "che una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili nè un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, nè un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita per difetto di requisiti personali o di condizioni ambientali, e ciò in quanto proprio il fatto d'un'avvenuta stabile collocazione nel mondo del lavoro sta a dimostrare la ricorrenza degli uni e delle altre e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per un'ulteriore applicabilità della normativa di particolare favore de qua". I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che nell'ipotesi "in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, la tutela apprestata dall'ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l'evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, ed è un diritto che l'alimentando, ricorrendone le condizioni, delle quali è tenuto a fornire la prova, deve azionare jure proprio, in quanto il far valere pretesa siffatta implica valutazioni strettamente personali e morali, nell'ambito del rapporto familiare con l'obbligato che nessuna norma, per tal motivo, rimette ai terzi né a questi consente di azionarla in surrogazione".
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