Nota alla sentenza della Cassazione, sez. I civile, n. 25229 del 18 dicembre 2015

Avv. Linda Zigarella - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25529 del 18 dicembre 2015, ha analizzato la questione di procedibilità del giudizio di appello nel caso in cui non via sia il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, dell'originale dell'atto con la debita e regolare notifica.

La Suprema Corte ha precisato che la sanzione dell'improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma primo, c.p.c, non riguarda l'omessa osservanza delle forme di costituzione, ma attiene alla mancata tempestiva costituzione dell'appellante e in particolare al principio del raggiungimento dello scopo. Quindi non può essere dichiarata l'improcedibilità se l'appellante che si sia costituito con velina abbia, poi, depositato l'originale notificato.

Il problema si sposta, a questo punto, sul termine entro il quale l'appellante deve depositare l'atto in originale debitamente notificato. 

Alcune pronunce della Cassazione precisano che l'appellante deve depositare l'originale entro la prima udienza di trattazione al fine di sanare la nullità della costituzione in giudizio, mentre altra parte della giurisprudenza ritiene che non vi sia alcun limite temporale al deposito dell'originale notificato.


Si tratterebbe, quindi, di una nullità sanabile.

A questo punto al fine di risolvere il nodo gordiano è stato richiesto l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

Dobbiamo precisare, però, che le due teorie precedentemente esposte sono diametralmente diverse. Una parla di improcedibilità dell'azione, l'altra di nullità sanabile. Ma cosa succede se vi è la costituzione in giudizio dell'appellato? Del resto, l'atto ha raggiunto il suo scopo entrando nella sfera di conoscibilità dell'appellato dandone prova con la costituzione in giudizio.


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