La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37664/2004) ha stabilito che "lo stato i tossicodipendenza, pur essendo illecito amministrativo, non è di per se solo automaticamente sufficiente per configurare la colpa grave a norma dell'art. 314, comma 1°, c.p.p.". I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi precisato che nella fattispecie, al fine di individuare la sussistenza o meno dei presupposti per il diritto alla riparazione (con riferimento al provvedimento restrittivo della libertà personale), pur non essendo possibile un'individuazione astratta dei comportamenti del tossicodipendente che possano configurare quantomeno la sussistenza di una colpa grave, ben può il giudice valutare il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale.
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