La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9220/2004) ha stabilito che "qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato con la previsione di un uso transitorio, il conduttore che assuma la nullita' ex art. 79 della L. n. 392 del 1978, di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative, deve dimostrare che questa inesistenza era ragionevolmente apprezzabile dal locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da questo ultimo conosciuta al momento del contratto
, non potendo altrimenti rilevare contro il locatore ne' situazioni di fatto occultate dal conduttore, ne' la riserva mentale di costui di non accettare la clausola". Infine la Corte ha aggiunto che "al contrario, la nullita' ai sensi dell'art. 79 della L. n. 392 del 1978, delle clausole concernenti la misura del canone, contenute in un contratto di locazione che appaia stipulato per sopperire ad esigenze abitative di carattere transitorio, in tanto puo' essere ritenuta in quanto emerga l'accordo dei contraenti, accordo inteso a simulare tale apparenza negoziale e cioe' a dissimulare una locazione volta a soddisfare esigenze abitative stabili: soltanto in questo caso, infatti, puo' ritenersi che la dichiarata "transitorieta'" della locazione costituisca il mezzo concordemente previsto dai contraenti per eludere le norme piu' favorevoli al conduttore dettate dalla stessa legge in via generale".
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